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Capo II – Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori

Art. 2673

Obblighi del conservatore

Il conservatore dei registri immobiliari [Codice civile 2827] deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [Codice di procedura civile 743].

Deve altresì permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio [Codice civile 2676, 2714].

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Art. 2674

Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7).

In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste [Codice civile 2664], nonché di spedire le copie o i certificati [Codice di procedura civile 745]. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

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Art. 2674-bis

Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria.

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Art. 2675

Responsabilità del conservatore

[Il conservatore è responsabile [Codice civile 2043, 2652, n. 5, 2664, 2674, 2690, n. 3] dei danni derivati:

1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni [Codice civile 2680];

2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili [Codice civile 2673, 2676];

3) dalle cancellazioni indebitamente operate [Codice civile 2668].]

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Art. 2676

Diversità tra registri, copie e certificati

Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

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Art. 2677

Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico.

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Art. 2678

Registro generale

Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l’annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione.

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Art. 2679

Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

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Art. 2680

Tenuta del registro generale d’ordine

Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine.

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Art. 2681

Divieto di rimozione dei registri

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte [Codice civile 2680].

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Art. 2682

Sanzioni contro il conservatore

[Il conservatore nell’esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.]

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