Art. 2675
Responsabilità del conservatore
[Il conservatore è responsabile [Codice civile 2043, 2652, n. 5, 2664, 2674, 2690, n. 3] dei danni derivati:
1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni [Codice civile 2680];
2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili [Codice civile 2673, 2676];
3) dalle cancellazioni indebitamente operate [Codice civile 2668].]
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