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Capo III – Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Art. 243-bis

Disconoscimento di paternità

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

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Art. 244

Termini dell’azione di disconoscimento

L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento [Codice civile 245, 246].

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

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Art. 245

Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente [Codice civile 414] ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa [Codice civile 2964] nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione [Codice civile 2941] o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

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Art. 246

 Trasmissibilità dell’azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

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Art. 247

Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [Codice di procedura civile 102] nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore [Codice di procedura civile 78] nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato [Codice civile 390, 415], l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

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Art. 248

Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L’azione è imprescrittibile [Codice civile 2934].

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

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Art. 249

Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione è imprescrittibile [Codice civile 2934].

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

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