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Art. 247

Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [Codice di procedura civile 102] nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore [Codice di procedura civile 78] nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato [Codice civile 390, 415], l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

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