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Capo IX – Del contratto a favore di terzi

Art. 1411

Contratto a favore di terzi

È valida la stipulazione a favore di un terzo [Codice civile 1372, 1689, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [Codice civile 1174].

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare [Codice civile 782, 1373, 1412, 1921].

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

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Art. 1412

Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio [Codice civile 1921] anche con una disposizione testamentaria [Codice civile 587, 679] e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare [Codice civile 1411], salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

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Art. 1413

Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante [Codice civile 1272, 1273, 1409].

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