Art. 1412
Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio [Codice civile 1921] anche con una disposizione testamentaria [Codice civile 587, 679] e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare [Codice civile 1411], salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
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