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Capo V – Della confessione

Art. 2730

Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale [Codice civile 2733, 2735; Codice di procedura civile 228, 229].

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Art. 2731

Capacità richiesta per la confessione

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto [Codice civile 2733], a cui i fatti confessati si riferiscono [Codice civile 1966]. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato [Codice civile 320, 357, 360, 361, 424, 1387, 1388, 1389, 2736].

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Art. 2732

Revoca della confessione

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto [Codice civile 1428, 1429] o da violenza [Codice civile 1427, 1434, 2162].

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Art. 2733

Confessione giudiziale

È giudiziale la confessione resa in giudizio [Codice civile 2735; Codice di procedura civile 228].

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili [Codice civile 2730, 2731].

In caso di litisconsorzio necessario [Codice di procedura civile 102], la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice [Codice civile 1309, 2738; Codice di procedura civile 116].

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Art. 2734

Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Quando alla dichiarazione indicata dall’articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni [Codice di procedura civile 116].

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Art. 2735

Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale [Codice civile 2730] fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [Codice civile 2733]. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [Codice civile 587], è liberamente apprezzata dal giudice [Codice di procedura civile 116].

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge [Codice civile 1350, 2721].

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