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Art. 2735

Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale [Codice civile 2730] fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [Codice civile 2733]. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [Codice civile 587], è liberamente apprezzata dal giudice [Codice di procedura civile 116].

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge [Codice civile 1350, 2721].

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