Capo XIII – Del sequestro convenzionale
Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita [Codice civile 1773, 2906; Codice di procedura civile 670].
Leggi il commento ->
Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Leggi il commento ->
Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [Codice civile 1766, 1768].
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati [Codice civile 1246, n. 2].
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato [Codice civile 1703].
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [Codice civile 1573, 1574].
Leggi il commento ->
Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Leggi il commento ->
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso [Codice civile 1767], se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa [Codice civile 1720, 1781, 2761].
Leggi il commento ->