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Capo XIII – Del sequestro convenzionale

Art. 1798

Nozione

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita [Codice civile 1773, 2906; Codice di procedura civile 670].

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Art. 1799

Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

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Art. 1800

Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [Codice civile 1766, 1768].

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati [Codice civile 1246, n. 2].

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato [Codice civile 1703].

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [Codice civile 1573, 1574].

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Art. 1801

Liberazione del sequestratario

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

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Art. 1802

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso [Codice civile 1767], se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa [Codice civile 1720, 1781, 2761].

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