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Art. 1802

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso [Codice civile 1767], se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa [Codice civile 1720, 1781, 2761].

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