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Capo XIV – Del comodato

Art. 1803

Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo [Codice civile 1809] o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

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Art. 1804

Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176]. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [Codice civile 1805].

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [Codice civile 1223].

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Art. 1805

Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito [Codice civile 1221, 1804].

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Art. 1806

Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

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Art. 1807

Deterioramento per effetto dell’uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento [Codice civile 1590, 1609, 2281].

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Art. 1808

Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa [Codice civile 1781].

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti [Codice civile 2756, 2778, n. 3].

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Art. 1809

Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto [Codice civile 1811] o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto [Codice civile 1810].

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

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Art. 1810

Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata [Codice civile 1803, 1809], il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede [Codice civile 1183].

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Art. 1811

Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine [Codice civile 1809], può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

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Art. 1812

Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento [Codice civile 1494] qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [Codice civile 1821].

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