x

x

Art. 1809

Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto [Codice civile 1811] o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto [Codice civile 1810].

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.