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Capo XXIV – Dell’anticresi

 Art. 1960

Nozione

L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti [Codice civile 821], imputandoli agli interessi [Codice civile 1194], se dovuti [Codice civile 1282], e quindi al capitale [Codice civile 2643, n. 12].

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Art. 1961

Obblighi del creditore anticretico

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia [Codice civile 1176]. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti [Codice civile 2790].

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

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Art. 1962

Durata dell’anticresi

L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

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Art. 1963

Divieto del patto commissorio

È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito [Codice civile 2744].

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Art. 1964

Compensazione dei frutti con gli interessi

Salva la disposizione dell’articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

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