Art. 1960
Nozione
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti [Codice civile 821], imputandoli agli interessi [Codice civile 1194], se dovuti [Codice civile 1282], e quindi al capitale [Codice civile 2643, n. 12].
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