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TITOLO IX – Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

Art. 1171

Denunzia di nuova opera

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento [Codice civile 982, 1021, 1022, 1031] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [Codice civile 2813; Codice di procedura civile 688].

L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele [Codice civile 1172]: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

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Art. 1172

Denunzia di danno temuto

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento [Codice civile 1079] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [Codice civile 823, 2813; Codice di procedura civile 688].

L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia [Codice civile 1179] per i danni eventuali [Codice civile 1171; Codice di procedura civile 119].

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