Art. 1172
Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento [Codice civile 1079] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [Codice civile 823, 2813; Codice di procedura civile 688].
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia [Codice civile 1179] per i danni eventuali [Codice civile 1171; Codice di procedura civile 119].
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