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TITOLO V – Della parentela e dell’affinità

Art. 74

Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti [Codice civile 77, 87].

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Art. 75

Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra [Codice civile 78].

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Art. 76

Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite [Codice civile 78].

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Art. 77

Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela [Codice civile 74, 87] oltre il sesto grado [Codice civile 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [Codice civile 87, n. 1, 417, 583].

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Art. 78

Affinità

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado [Codice civile 75, 76] in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [Codice civile 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [Codice civile 117], salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

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