Art. 78
Affinità
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado [Codice civile 75, 76] in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [Codice civile 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [Codice civile 117], salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.
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