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Capo VII – Gestione dei servizi e diritti

Art. 223

Compiti

1.  Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.  Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a)  creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;

b)  promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

c)  promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d)  effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e)  effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

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Art. 224

Risorse finanziarie

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

2.  Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

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Art. 225

Diritti di concessione e di mantenimento

1.  Per le domande presentate al Ministero dello sviluppo economico al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le decadenze e nullità, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2.  La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

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Art. 226

Termini e modalità di pagamento

1.  Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto. 

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Art. 227

Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

1.  Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

1-bis.  La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

2.  I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3.  I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4.  Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5.  Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

6.  Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

7.  Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

8.  Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.

8-bis.  Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine di classificazione.

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Art. 228

Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1.  All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

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Art. 229

Diritti rimborsabili

1.  In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b).

2.  I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3.  I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

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Art. 230

Pagamento incompleto od irregolare

1.  Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2.  Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1.

[3.  Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.]

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