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Art. 229

Diritti rimborsabili

1.  In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b).

2.  I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3.  I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

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