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Capo IV – Del beneficio d’inventario

Art. 778

Reclami contro lo stato di graduazione

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.

Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario [Codice di procedura civile 775] dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione [Codice di procedura civile 163] da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

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Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125].

Il giudice fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [Codice civile 498]. Il decreto è comunicato [Codice di procedura civile 136] alle parti dal cancelliere.

[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739]. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [Codice di procedura civile 177, 737], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario [Codice civile 505].

Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

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Art. 780

Domanda dell’erede contro l’eredità

Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi [Codice civile 490, 2941, n. 5]. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità [Codice di procedura civile 78].

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