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Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125].

Il giudice fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [Codice civile 498]. Il decreto è comunicato [Codice di procedura civile 136] alle parti dal cancelliere.

[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739]. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [Codice di procedura civile 177, 737], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario [Codice civile 505].

Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

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