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Capo IV – Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze

Art. 282

Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

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Art. 283

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

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Art. 284

Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando è chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non è stata già fatta.

Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

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Art. 285

Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione [Codice di procedura civile 325, 326], si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [Codice di procedura civile 286, 292, 719].

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Art. 286

Notificazione nel caso d’interruzione

Se dopo la chiusura della discussione [Codice di procedura civile 275] si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [Codice di procedura civile 75, 110, 328, 477].

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente [Codice di procedura civile 137].

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