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Art. 286

Notificazione nel caso d’interruzione

Se dopo la chiusura della discussione [Codice di procedura civile 275] si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [Codice di procedura civile 75, 110, 328, 477].

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente [Codice di procedura civile 137].

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