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Capo V – Dell’espropriazione di beni indivisi

Art. 599

Pignoramento

Possono essere pignorati i beni indivisi [Codice civile 1100] anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

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Art. 600

Convocazione dei comproprietari

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati [Codice di procedura civile 485], provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [Codice civile 718, 1114].

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile [Codice civile 713, 1116; Codice di procedura civile 601, 784; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 180, 181], salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.

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Art. 601

Divisione

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa [Codice di procedura civile 623] finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 181].

Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

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