x

x

Art. 601

Divisione

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa [Codice di procedura civile 623] finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 181].

Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.