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Capo V – Dell’opposizione di terzo

Art. 404

Casi di opposizione di terzo

Un terzo può fare opposizione [Codice di procedura civile 337, 405] contro la sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] o comunque esecutiva [Codice di procedura civile 282] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [Codice di procedura civile 425].

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno [Codice di procedura civile 88].

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Art. 405

Domanda di opposizione

L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

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Art. 406

Procedimento

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

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Art. 407

Sospensione dell’esecuzione

Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito [Codice di procedura civile 626].

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Art. 408

Decisione

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria [Codice di procedura civile 179] di lire quattrocento se la sentenza impugnata è del giudice di pace, [di lire seicento se è del pretore,] di lire milleduecento se è del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.

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