Art. 408
Decisione
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria [Codice di procedura civile 179] di lire quattrocento se la sentenza impugnata è del giudice di pace, [di lire seicento se è del pretore,] di lire milleduecento se è del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.
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