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Capo VI – Del procedimento in contumacia

Art. 290

Contumacia dell’attore

Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue [Codice di procedura civile 181, 310].

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Art. 291

Contumacia del convenuto

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [Codice di procedura civile 160, 307] fissa all’attore un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

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Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento [Codice di procedura civile 230, 233, 237, 240, 241], e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [Codice di procedura civile 36] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini [Codice di procedura civile 152] che il giudice istruttore fissa con ordinanza.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

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Art. 293

Costituzione del contumace

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura [Codice di procedura civile 83] e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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Art. 294

Rimessione in termini

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [Codice di procedura civile 164] o della sua notificazione [Codice di procedura civile 160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento [Codice di procedura civile 115, 202], e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

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