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Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento [Codice di procedura civile 230, 233, 237, 240, 241], e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [Codice di procedura civile 36] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini [Codice di procedura civile 152] che il giudice istruttore fissa con ordinanza.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

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