x

x

Capo VI – Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato [Codice civile 98, 112, 155, 186, 187, 274, 288, 313, 336, 338, 1092, 1105; Codice di procedura civile 28, 373, 721, 725, 732, 739, 741, 742, 742-bis, 783, 802], salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 49, 711, 724, 728, 736, 749, 779].

Leggi il commento ->
Art. 738

Procedimento

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, 71, 740], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni.

Leggi il commento ->
Art. 739

Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare [Codice civile 344] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [Codice di procedura civile 741], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [Codice di procedura civile 137] se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti [Codice civile 288], non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Leggi il commento ->
Art. 740

Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione [Codice di procedura civile 70, 71], può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [Codice civile 2330; Codice di procedura civile 709, 713, 721, 723, 728, 732, 735].

Leggi il commento ->
Art. 741

Efficacia dei provvedimenti

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti [Codice di procedura civile 739, 740] senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Leggi il commento ->
Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca [Codice di procedura civile 741].

Leggi il commento ->
Art. 742-bis

 Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardano materia di famiglia o di stato delle persone [Codice di procedura civile 706, 783].

Leggi il commento ->