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Art. 739

Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare [Codice civile 344] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [Codice di procedura civile 741], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [Codice di procedura civile 137] se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti [Codice civile 288], non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

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