x

x

CAPO IV-TER - INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

Art. 47-quater - Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio

1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall’IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:

a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l’IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l’impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell’impresa.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all’anno, l’IVASS può limitare le informazioni se:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;

b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l’anno.

4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall’articolo 210 a meno che l’impresa non riesca a dimostrare all’IVASS che una frequenza superiore all’anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo.

5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

6. L’IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

7. L’IVASS può limitare o esonerare l’impresa dall’obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;

b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;

c) l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e

d) l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

8. L’IVASS non esonera dall’obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 210 a meno che l’impresa non dimostri all’IVASS che un’informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo e tenuto conto dell’obiettivo della stabilità finanziaria.

9. Esoneri all’obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

10. L’IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

11. Ai fini dell’esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l’IVASS valuta nell’ambito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies se l’informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell’attività dell’impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell’impresa;

b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall’impresa;

c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell’impresa;

d) il livello delle concentrazioni di rischi;

e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l’autorizzazione è concessa;

f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell’impresa sulla stabilità finanziaria;

g) i sistemi e le strutture dell’impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull’informativa di cui all’articolo 30, comma 5;

h) l’idoneità dei sistemi di governo societario dell’impresa;

i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;

l) il fatto che l’impresa sia o meno un’impresa captive.

Leggi il commento ->
Art. 47-quinquies - Processo di controllo prudenziale

1. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l’attività.

2. L’IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:

a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;

b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;

c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;

d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;

e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;

f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

3. L’IVASS monitora con adeguati strumenti l’impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l’impresa vi abbia posto rimedio.

4. L’IVASS valuta:

a) l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall’impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell’impresa.

b) la capacità dell’impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.

5. Nell’ambito del processo di controllo prudenziale l’IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L’IVASS può imporre all’impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.

6. L’IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.

7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L’IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l’ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa. 

Leggi il commento ->
Art. 47-sexies - Maggiorazione del capitale

1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies l’IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:

1) l’utilizzo di un modello interno di cui all’articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure

2) un modello interno completo o parziale di cui all’articolo 46-octies è in via di predisposizione;

b) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l’impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall’IVASS;

c) il sistema di governo societario dell’impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all’impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall’IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.

d) l’impresa applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l’IVASS conclude che il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l’impresa rispetti l’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l’IVASS ad imporre tale maggiorazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’IVASS verifica che l’impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l’imposizione della maggiorazione del capitale.

6. L’IVASS riesamina, almeno annualmente, l’imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l’impresa abbia sanato le carenze riscontrate.

7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.

8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).

9. L’IVASS con regolamento, detta disposizioni per l’applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.

Leggi il commento ->
Art. 47-septies - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto

1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47-quater, comma 1.

2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:

a) la descrizione dell’attività e i risultati di gestione dell’impresa;

b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell’impresa;

c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell’esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività;

c) x separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;

e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:

1) la struttura e l’importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;

2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;

3) l’esercizio della opzione di cui all’articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

4) le informazioni che consentono un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall’impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

5) l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all’illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.

3. Quando si applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all’aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l’aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell’impatto dell’azzeramento dell’aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell’impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l’impresa utilizza l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-sexies e quantifica l’impatto dell’azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell’impresa.

4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un’analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l’illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l’importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l’eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall’IVASS ai sensi dell’articolo 47-sexies o l’impatto dei parametri specifici richiesti dall’IVASS all’impresa ai sensi dell’articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall’IVASS.

6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall’indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell’IVASS.

7. L’IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

Leggi il commento ->
Art. 47-octies - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili

1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:

a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;

b)  sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.

4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Leggi il commento ->
Art. 47-novies - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l’impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:

a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l’impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l’impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza;

b) l’IVASS rileva che l’impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l’impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l’impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.

5. L’impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Leggi il commento ->
Art. 47-decies - Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria

1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

Leggi il commento ->
Art. 47-undecies - Informativa all’AEAP

1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti:

a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

2) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami vita;

3) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami danni;

4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l’attività nei rami vita e danni;

5) per le imprese che esercitano l’attività di riassicurazione;

b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);

c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell’articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;

d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell’articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all’articolo 210.

Leggi il commento ->