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Art. 47-octies - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili

1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:

a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;

b)  sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.

4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

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