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Parte III Disposizioni finali e transitorie

Art. 131

Incarichi giornalieri

 1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell’articolo 80 della legge.

2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell’idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.

3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all’incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l’idoneità indicata nel comma 2.

4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.

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Art. 132

Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell’articolo 80 della legge.

2. Nell’elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L’idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell’articolo 80 della legge.

3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.

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Art. 133

Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni

 1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore dell’ufficio per la giustizia minorile e dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.

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Art. 134

Disposizioni relative ai servizi

 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all’articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.

2. I servizi sistemati all’interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire l’utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.

3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell’articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.

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Art. 135

Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto

 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 13 devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.

2.    Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.

3.  Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfetaria, della eventuale spesa per energia a carico dell’utente se sia reso possibile l’uso di fornelli elettrici.

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Art. 136

Norma finale

1. Il regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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