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Art. 131

Incarichi giornalieri

 1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell’articolo 80 della legge.

2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell’idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.

3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all’incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l’idoneità indicata nel comma 2.

4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.

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