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Titolo I Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende

Art. 121

Organi della Cassa delle ammende

 1. Sono organi della Cassa delle ammende:

a)  il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il segretario.

2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.

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Art. 122

Presidente

 1. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente della Cassa delle ammende:

a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 123;

b) emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;

d) stipula i contratti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;

e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;

f) esercita i poteri di vigilanza sull’andamento amministrativo e contabile della Cassa;

g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.

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Art. 123

Consiglio di amministrazione

 1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto:

a) dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dai direttori, o un loro delegato, dell’ufficio centrale del personale, dell’ufficio centrale detenuti e trattamento, dell’ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

c) da un dirigente designato dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni:

a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l’indicazione degli argomenti da trattare;

b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all’ordine del giorno;

c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;

d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione delle finalità della Cassa;

b) delibera la erogazione dei fondi di cui all’articolo 129;

c) delibera in merito all’accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

d) delibera l’acquisto, la vendita, l’affitto e la permuta di immobili nonché l’acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;

e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti;

f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste;

g) delibera l’istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego;

h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.

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Art. 124

Segretario

 1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell’Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.

2.  Il segretario:

a) dirige l’ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;

b) cura l’istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all’ordine del giorno;

d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;

e) esegue le direttive impartite dal presidente;

f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;

g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione;

h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;

i) cura l’organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente;

j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l’impiego dei fondi erogati ai sensi dell’articolo 129. Per l’espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell’articolo 123, comma 3, lettera g);

k) adempie a tutte le attività, amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti;

l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;

m) sottoscrive gli atti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

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