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Art. 122

Presidente

 1. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente della Cassa delle ammende:

a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 123;

b) emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;

d) stipula i contratti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;

e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;

f) esercita i poteri di vigilanza sull’andamento amministrativo e contabile della Cassa;

g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.

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