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TITOLO II-ter – Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti


Art. 102-quater

1.  I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’articolo 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2.  Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

3.  Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

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Art. 102-quinquies

1.  Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’articolo 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2.  Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

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