x

x

Art. 102-quinquies

1.  Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’articolo 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2.  Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.