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CAPO V – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 39


Autenticazione della sottoscrizione di atti

1.Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

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Art. 40


Copia dell’atto che surroga l’originale mancante

1.Nel caso previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.

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Art. 41


Atto ricostituito

1.Quando si procede a norma dell’articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

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Art. 42


Trasmissione a distanza di copia di atti

1.Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

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Art. 43


Autorizzazione al rilascio di copia di atti

1.L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

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Art. 44


Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1.Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall’articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l’uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

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Art. 45


Relazione nel procedimento in camera di consiglio

1.Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

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Art. 45-bis


Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza 

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

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Art. 46


Esecuzione dell’accompagnamento coattivo

1.Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.

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Art. 47


Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

1.La condanna al pagamento di una somma a norma dell’articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.

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Art. 48


Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

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Art. 49


Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

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Art. 50


Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell’articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

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Art. 51


Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.

3. Nell’àmbito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.

3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.

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Art. 51-bis


Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti

1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.

2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.

3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica.

5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.

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Art. 52


Citazione dell’interprete

1.Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

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Art. 53


Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari

1.Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.

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Art. 54


Copie degli atti da notificare

1. Quando l’atto da notificare viene trasmesso all’ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell’originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l’ufficio che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l’atto è trasmesso all’ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

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Art. 55


Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall’articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall’articolo 149 comma 2 del codice, con l’indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell’ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

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Art. 56


Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

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Art. 57


Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto

1.Gli atti che l’imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell’istituto a norma dell’articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l’imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

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Art. 58


Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente

1.Il direttore dell’istituto annota nel registro indicato nell’articolo 57 data, ora e modalità dell’informazione prevista dall’articolo 156 comma 2 del codice.

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Art. 59


Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto

1.Nel caso previsto dall’articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell’articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

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Art. 60


Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato in servizio militare

1.Il comandante militare che ha provveduto all’informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

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Art. 61


Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato

1.La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

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Art. 62


Indicazione delle generalità del domiciliatario

1.Nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 162 del codice, l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

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Art. 63


Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero

1.Ai fini di quanto dall’autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l’imputato risulta essere nato.

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Art. 64


Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell’atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l’atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

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Art. 64-bis

Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

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Art. 65

Obblighi del difensore non iscritto nell’albo del circondario 

(abrogato)

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