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Art. 45-bis


Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza 

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

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