x

x

CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 142


Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

1 (abrogato).

2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L’atto di citazione contiene:

a) l’indicazione della parte richiedente e dell’imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l’indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;

e) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l’indicazione dell’imputato.

Leggi il commento ->
Art. 143


Rinnovazione della citazione a giudizio

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.

Leggi il commento ->
Art. 144


Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici

(abrogato)

Leggi il commento ->
Art. 145


Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Leggi il commento ->
Art. 145-bis


Aule di udienza protette

1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d’appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l’aula protetta per il dibattimento nell’ambito del distretto. Qualora l’aula protetta non sia disponibile nell’àmbito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice competente l’indicazione dell’aula disponibile, individuata nel distretto di corte d’appello più vicino.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell’articolo 133.

Leggi il commento ->
Art. 146


Aula di udienza dibattimentale

1.Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

Leggi il commento ->
Art. 146-bis


Partecipazione al dibattimento a distanza

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.

1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

Leggi il commento ->
Art. 147

Riprese audiovisive dei dibattimenti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.
2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.

Leggi il commento ->
Art. 147-bis


Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso 

1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma dell’articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, o dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell’articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis o dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti;

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell’articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l’esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell’articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.

Leggi il commento ->
Art. 147-ter


Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia

1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica l’osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l’accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell’atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell’aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell’articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l’atto da assumere non ne rende necessaria l’osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.

Leggi il commento ->
Art. 148


Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento

1.Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’articolo 491, comma 4 del codice, sono restituiti al pubblico ministero.

Leggi il commento ->
Art. 149


Regole da osservare prima dell’esame testimoniale

1.L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.

Leggi il commento ->
Art. 150


Esame delle parti private

1.L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.

Leggi il commento ->
Art. 151


Assunzione di nuove prove

1. Nel caso previsto dall’articolo 507 del codice, il giudice dispone l’assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l’ordine previsto dall’articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.

2. Quando è stato disposto di ufficio l’esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all’esito, la parte che deve condurre l’esame diretto.

Leggi il commento ->
Art. 152


Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento

1.Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.

Leggi il commento ->
Art. 153


Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

1.Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

Leggi il commento ->
Art. 154


Redazione non immediata dei motivi della sentenza

1. Nei casi previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L’estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall’estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell’originale.

4. Il presidente e l’estensore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della Corte d’appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Leggi il commento ->
Art. 154-bis


Liberazione dell’imputato prosciolto

1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l’istituto anche senza accompagnamento. È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

Leggi il commento ->
Art. 154-ter


Comunicazione della sentenza

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

Leggi il commento ->