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Art. 142


Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

1 (abrogato).

2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L’atto di citazione contiene:

a) l’indicazione della parte richiedente e dell’imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l’indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;

e) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l’indicazione dell’imputato.

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