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CAPO XII – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 155


Decisione sulla richiesta di incidente probatorio 

(abrogato)

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Art. 156


Opposizione alla richiesta di archiviazione 

(abrogato)

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Art. 157

Ulteriori indagini. Avocazione (2)

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.

(2) La Corte costituzionale, con la sentenza 445/1990, ha dichiarato incostituzionale questo articolo.

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Art. 158


Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

(abrogato).

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Art. 159


Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio

1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.

2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all’applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall’articolo 444, comma 1, del codice.

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Art. 160


Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale

1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 

2. (abrogato).

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Art. 161


Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

(abrogato).

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Art. 162


Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale

1. La delega prevista dall’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all’applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l’udienza per il tempo strettamente necessario.

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Art. 163


Presentazione dell’arrestato per la convalida

1. Nel caso previsto dall’articolo 558 comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.

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