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Art. 157

Ulteriori indagini. Avocazione (2)

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.

(2) La Corte costituzionale, con la sentenza 445/1990, ha dichiarato incostituzionale questo articolo.

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