Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Ambito di applicazione

1. La presente comunicazione si applica alle intese orizzontali segrete, anche nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, con particolare riguardo a quelle consistenti nella fissazione dei prezzi d’acquisto o di vendita, nella limitazione della produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati.

Non imposizione delle sanzioni

2. L’Autorità non applica le sanzioni previste all’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 81 del Trattato CE, all’impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all’Autorità informazioni o prove documentali in ordine all’esistenza di un’intesa di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) a giudizio dell’Autorità, in relazione alla natura e alla qualità degli elementi comunicati dal richiedente, tali informazioni o evidenze siano decisive per l’accertamento

dell’infrazione, eventualmente attraverso un’ispezione mirata;

b) l’Autorità non disponga già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l’esistenza dell’infrazione;

c) siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

3. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni ai sensi del precedente paragrafo deve di regola fornire all’Autorità:

a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dettagliata dell’intesa in questione che includa:

- la natura dell’intesa, gli scopi che persegue e le modalità attraverso le quali essa si realizza;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

- le date, i luoghi e il contenuto dei contatti intervenuti tra le parti dell’intesa con l’indicazione dei partecipanti;

- i nomi e le funzioni delle persone, compresi i suoi dipendenti e agenti, che, a conoscenza dell’impresa richiedente, svolgano o abbiano svolto un ruolo nell’intesa;

d) ogni elemento di prova dell’intesa di cui l’impresa disponga o al quale possa accedere, corredato delle spiegazioni e dei chiarimenti necessari per comprenderne

la portata;

e) informazioni relative ad altre domande di non imposizione o di riduzione delle sanzioni che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima intesa.

Riduzione delle sanzioni

4. Le imprese che forniscono all’Autorità materiale probatorio in relazione ad una infrazione di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione possono beneficiare di una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 81 del Trattato CE. A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l’impianto probatorio di cui l’Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell’Autorità di fornire la prova dell’infrazione. Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

5. Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l’Autorità prende in considerazione

a) la tempestività della collaborazione prestata dall’impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale prodotto.

6. In ogni caso, qualora tale materiale probatorio consenta all’Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all’impresa che ha fornito questo materiale.

Condizioni per l’accesso al trattamento favorevole

7. Perché un’impresa possa fruire dei benefici di cui ai paragrafi 2 e 4 della presente comunicazione, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’impresa deve porre fine alla propria partecipazione all’intesa immediatamente dopo aver presentato la domanda di trattamento favorevole di cui al paragrafo 8 della presente comunicazione. L’Autorità, tuttavia, può richiedere o consentire all’impresa di non sospendere taluni comportamenti, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di salvaguardare il buon esito dell’accertamento ispettivo;

b) l’impresa deve cooperare con l’Autorità in modo completo e continuativo per l’intera durata del procedimento istruttorio e, in particolare, deve:

- fornire tempestivamente all’Autorità tutte le informazioni rilevanti e gli elementi di prova di cui venga in possesso;

- rimanere a disposizione dell’Autorità, rispondendo tempestivamente ad ogni richiesta che possa contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti;

- adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti - e, nella misura in cui ciò sia possibile, quanti siano stati dipendenti dell’impresa in un periodo precedente - possano, ove necessario, essere ascoltati in audizione dall’Autorità;

- astenersi dal distruggere, alterare o celare informazioni o documenti rilevanti;

- astenersi dall’informare chiunque dell’esistenza di una domanda di trattamento favorevole o del suo contenuto fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, salvo che l’Autorità vi consenta;

c) l’impresa che intenda presentare una domanda di trattamento favorevole non deve informare alcuno di questa sua intenzione, ad eccezione di altre autorità di concorrenza.

Presentazione della domanda di trattamento favorevole

a) Regole comuni

8. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione o della riduzione delle sanzioni deve presentare all’Autorità una domanda, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e l’ora di ricezione. Le domande di accesso al trattamento favorevole in relazione ad una medesima intesa sono valutate dall’Autorità nell’ordine in cui esse pervengono. L’accesso alla documentazione presentata dall’impresa richiedente può essere differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

9. Prima della presentazione di una domanda di trattamento favorevole, l’impresa può contattare l’Autorità anche in forma anonima al fine di ottenere delucidazioni sulla presente  comunicazione.

10. Su richiesta adeguatamente motivata dell’impresa, l’Autorità può consentire la presentazione di domande in forma orale. In tal caso, le dichiarazioni dei rappresentanti dell’impresa vengono registrate su idoneo supporto e trascritte presso gli uffici dell’Autorità. Una dichiarazione in forma orale non esenta l’impresa richiedente dalla produzione degli elementi di prova documentale di cui al paragrafo 3. L’accesso alle dichiarazioni rese oralmente dai rappresentanti dell’impresa richiedente è differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. del 30 aprile 1998, n. 217 fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.

b) Valutazione della domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni

11. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2 della presente comunicazione, rigetta la relativa domanda e ne informa l’impresa. In tal caso, l’impresa può richiedere che l’Autorità consideri la propria domanda ai fini di una riduzione della sanzione, ai sensi del paragrafo 4, oppure può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda.

12. L’Autorità, verificata la sussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2, accoglie la domanda con decisione condizionata al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. La decisione definitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la non imposizione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

13. Qualora l’Autorità, dopo aver accolto la domanda con decisione condizionata, verifichi che le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 non sono soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. L’inottemperanza delle condizioni di accesso al trattamento favorevole di cui al paragrafo 7 comporta l’esclusione dell’impresa da ogni beneficio disciplinato dalla presente comunicazione, in relazione all’intesa in questione.

c) Valutazione della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni

14. L’Autorità comunica all’impresa istante l’esito delle proprie valutazioni con riferimento a tale domanda. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la

riduzione delle sanzioni di cui al paragrafo 4 della presente comunicazione, l’impresa può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda. L’accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni è in ogni caso subordinato al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. Qualora l’Autorità verifichi che tali condizioni non risultano soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. La decisione in ordine alla misura della riduzione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

Richiesta di un marker

15. L’Autorità, su richiesta adeguatamente motivata di un’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni, può fissare un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di consentire all’impresa di acquisire tutti gli elementi di prova di cui al paragrafo 3. A tale fine, contestualmente alla richiesta di fissazione del termine, l’impresa deve fornire all’Autorità almeno:

a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dell’intesa in questione, che includa:

- la specificazione della natura dell’intesa;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

d) informazioni relative ad altre domande di trattamento favorevole che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima infrazione. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall’Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data di fissazione del termine. In caso contrario, gli lementi prodotti dall’impresa contestualmente alla richiesta di fissazione del termine potranno essere valutati ai sensi del paragrafo 4 della presente comunicazione.

Domanda redatta in forma semplificata

16. Nelle ipotesi in cui la Commissione sia nella posizione più idonea per la trattazione del caso e la conduzione del procedimento, l’impresa che abbia già presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni può presentare all’Autorità un’analoga domanda di trattamento favorevole, redatta in forma semplificata, qualora essa ritenga che anche l’Autorità sia in una posizione idonea per intervenire nella fattispecie. Ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, la Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi compresi le reti di accordi o pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri.

17. La domanda di trattamento favorevole volta ad ottenere il beneficio della non imposizione delle sanzioni redatta in forma semplificata deve contenere almeno:

a) la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa richiedente;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dell’intesa in questione, che includa:

- la specificazione della natura dell’intesa;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

d) indicazione degli Stati membri dove gli elementi di prova dell’infrazione possono essere presumibilmente rinvenuti;

e) informazioni relative ad altre domande di trattamento favorevole che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima infrazione.

18. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e l’ora di ricezione della domanda redatta in forma semplificata ed informa l’impresa se il beneficio della non imposizione delle sanzioni in relazione all’intesa in questione sia in linea di principio ancora disponibile. Qualora l’Autorità ritenga opportuno richiedere informazioni supplementari, fissa il termine entro il quale l’impresa deve fornire tali informazioni. Qualora l’Autorità decida di intervenire nel caso di specie, fissa un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di consentire all’impresa di produrre le informazioni e gli elementi di prova di cui al paragrafo 3. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall’Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data di presentazione della domanda redatta in forma semplificata. In tal caso, si applicano i paragrafi da 11 a 13 della presente comunicazione.

Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Ambito di applicazione

1. La presente comunicazione si applica alle intese orizzontali segrete, anche nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, con particolare riguardo a quelle consistenti nella fissazione dei prezzi d’acquisto o di vendita, nella limitazione della produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati.

Non imposizione delle sanzioni

2. L’Autorità non applica le sanzioni previste all’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 81 del Trattato CE, all’impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all’Autorità informazioni o prove documentali in ordine all’esistenza di un’intesa di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) a giudizio dell’Autorità, in relazione alla natura e alla qualità degli elementi comunicati dal richiedente, tali informazioni o evidenze siano decisive per l’accertamento

dell’infrazione, eventualmente attraverso un’ispezione mirata;

b) l’Autorità non disponga già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l’esistenza dell’infrazione;

c) siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

3. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni ai sensi del precedente paragrafo deve di regola fornire all’Autorità:

a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dettagliata dell’intesa in questione che includa:

- la natura dell’intesa, gli scopi che persegue e le modalità attraverso le quali essa si realizza;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

- le date, i luoghi e il contenuto dei contatti intervenuti tra le parti dell’intesa con l’indicazione dei partecipanti;

- i nomi e le funzioni delle persone, compresi i suoi dipendenti e agenti, che, a conoscenza dell’impresa richiedente, svolgano o abbiano svolto un ruolo nell’intesa;

d) ogni elemento di prova dell’intesa di cui l’impresa disponga o al quale possa accedere, corredato delle spiegazioni e dei chiarimenti necessari per comprenderne

la portata;

e) informazioni relative ad altre domande di non imposizione o di riduzione delle sanzioni che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima intesa.

Riduzione delle sanzioni

4. Le imprese che forniscono all’Autorità materiale probatorio in relazione ad una infrazione di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione possono beneficiare di una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 81 del Trattato CE. A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l’impianto probatorio di cui l’Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell’Autorità di fornire la prova dell’infrazione. Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

5. Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l’Autorità prende in considerazione

a) la tempestività della collaborazione prestata dall’impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale prodotto.

6. In ogni caso, qualora tale materiale probatorio consenta all’Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all’impresa che ha fornito questo materiale.

Condizioni per l’accesso al trattamento favorevole

7. Perché un’impresa possa fruire dei benefici di cui ai paragrafi 2 e 4 della presente comunicazione, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’impresa deve porre fine alla propria partecipazione all’intesa immediatamente dopo aver presentato la domanda di trattamento favorevole di cui al paragrafo 8 della presente comunicazione. L’Autorità, tuttavia, può richiedere o consentire all’impresa di non sospendere taluni comportamenti, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di salvaguardare il buon esito dell’accertamento ispettivo;

b) l’impresa deve cooperare con l’Autorità in modo completo e continuativo per l’intera durata del procedimento istruttorio e, in particolare, deve:

- fornire tempestivamente all’Autorità tutte le informazioni rilevanti e gli elementi di prova di cui venga in possesso;

- rimanere a disposizione dell’Autorità, rispondendo tempestivamente ad ogni richiesta che possa contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti;

- adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti - e, nella misura in cui ciò sia possibile, quanti siano stati dipendenti dell’impresa in un periodo precedente - possano, ove necessario, essere ascoltati in audizione dall’Autorità;

- astenersi dal distruggere, alterare o celare informazioni o documenti rilevanti;

- astenersi dall’informare chiunque dell’esistenza di una domanda di trattamento favorevole o del suo contenuto fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, salvo che l’Autorità vi consenta;

c) l’impresa che intenda presentare una domanda di trattamento favorevole non deve informare alcuno di questa sua intenzione, ad eccezione di altre autorità di concorrenza.

Presentazione della domanda di trattamento favorevole

a) Regole comuni

8. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione o della riduzione delle sanzioni deve presentare all’Autorità una domanda, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e l’ora di ricezione. Le domande di accesso al trattamento favorevole in relazione ad una medesima intesa sono valutate dall’Autorità nell’ordine in cui esse pervengono. L’accesso alla documentazione presentata dall’impresa richiedente può essere differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

9. Prima della presentazione di una domanda di trattamento favorevole, l’impresa può contattare l’Autorità anche in forma anonima al fine di ottenere delucidazioni sulla presente  comunicazione.

10. Su richiesta adeguatamente motivata dell’impresa, l’Autorità può consentire la presentazione di domande in forma orale. In tal caso, le dichiarazioni dei rappresentanti dell’impresa vengono registrate su idoneo supporto e trascritte presso gli uffici dell’Autorità. Una dichiarazione in forma orale non esenta l’impresa richiedente dalla produzione degli elementi di prova documentale di cui al paragrafo 3. L’accesso alle dichiarazioni rese oralmente dai rappresentanti dell’impresa richiedente è differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. del 30 aprile 1998, n. 217 fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.

b) Valutazione della domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni

11. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2 della presente comunicazione, rigetta la relativa domanda e ne informa l’impresa. In tal caso, l’impresa può richiedere che l’Autorità consideri la propria domanda ai fini di una riduzione della sanzione, ai sensi del paragrafo 4, oppure può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda.

12. L’Autorità, verificata la sussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2, accoglie la domanda con decisione condizionata al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. La decisione definitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la non imposizione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

13. Qualora l’Autorità, dopo aver accolto la domanda con decisione condizionata, verifichi che le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 non sono soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. L’inottemperanza delle condizioni di accesso al trattamento favorevole di cui al paragrafo 7 comporta l’esclusione dell’impresa da ogni beneficio disciplinato dalla presente comunicazione, in relazione all’intesa in questione.

c) Valutazione della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni

14. L’Autorità comunica all’impresa istante l’esito delle proprie valutazioni con riferimento a tale domanda. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la

riduzione delle sanzioni di cui al paragrafo 4 della presente comunicazione, l’impresa può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda. L’accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni è in ogni caso subordinato al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. Qualora l’Autorità verifichi che tali condizioni non risultano soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. La decisione in ordine alla misura della riduzione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

Richiesta di un marker

15. L’Autorità, su richiesta adeguatamente motivata di un’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni, può fissare un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di consentire all’impresa di acquisire tutti gli elementi di prova di cui al paragrafo 3. A tale fine, contestualmente alla richiesta di fissazione del termine, l’impresa deve fornire all’Autorità almeno: >Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Ambito di applicazione

1. La presente comunicazione si applica alle intese orizzontali segrete, anche nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, con particolare riguardo a quelle consistenti nella fissazione dei prezzi d’acquisto o di vendita, nella limitazione della produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati.

Non imposizione delle sanzioni

2. L’Autorità non applica le sanzioni previste all’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 81 del Trattato CE, all’impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all’Autorità informazioni o prove documentali in ordine all’esistenza di un’intesa di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) a giudizio dell’Autorità, in relazione alla natura e alla qualità degli elementi comunicati dal richiedente, tali informazioni o evidenze siano decisive per l’accertamento

dell’infrazione, eventualmente attraverso un’ispezione mirata;

b) l’Autorità non disponga già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l’esistenza dell’infrazione;

c) siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

3. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni ai sensi del precedente paragrafo deve di regola fornire all’Autorità:

a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dettagliata dell’intesa in questione che includa:

- la natura dell’intesa, gli scopi che persegue e le modalità attraverso le quali essa si realizza;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

- le date, i luoghi e il contenuto dei contatti intervenuti tra le parti dell’intesa con l’indicazione dei partecipanti;

- i nomi e le funzioni delle persone, compresi i suoi dipendenti e agenti, che, a conoscenza dell’impresa richiedente, svolgano o abbiano svolto un ruolo nell’intesa;

d) ogni elemento di prova dell’intesa di cui l’impresa disponga o al quale possa accedere, corredato delle spiegazioni e dei chiarimenti necessari per comprenderne

la portata;

e) informazioni relative ad altre domande di non imposizione o di riduzione delle sanzioni che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima intesa.

Riduzione delle sanzioni

4. Le imprese che forniscono all’Autorità materiale probatorio in relazione ad una infrazione di cui al paragrafo 1 della presente comunicazione possono beneficiare di una riduzione, in misura di regola non superiore al 50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 81 del Trattato CE. A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l’impianto probatorio di cui l’Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell’Autorità di fornire la prova dell’infrazione. Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione.

5. Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l’Autorità prende in considerazione

a) la tempestività della collaborazione prestata dall’impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale prodotto.

6. In ogni caso, qualora tale materiale probatorio consenta all’Autorità di stabilire fatti nuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanza diretta ai fini del computo della sanzione, anche come circostanze aggravanti, tali fatti non saranno addebitati ai fini della determinazione della sanzione da applicarsi all’impresa che ha fornito questo materiale.

Condizioni per l’accesso al trattamento favorevole

7. Perché un’impresa possa fruire dei benefici di cui ai paragrafi 2 e 4 della presente comunicazione, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’impresa deve porre fine alla propria partecipazione all’intesa immediatamente dopo aver presentato la domanda di trattamento favorevole di cui al paragrafo 8 della presente comunicazione. L’Autorità, tuttavia, può richiedere o consentire all’impresa di non sospendere taluni comportamenti, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di salvaguardare il buon esito dell’accertamento ispettivo;

b) l’impresa deve cooperare con l’Autorità in modo completo e continuativo per l’intera durata del procedimento istruttorio e, in particolare, deve:

- fornire tempestivamente all’Autorità tutte le informazioni rilevanti e gli elementi di prova di cui venga in possesso;

- rimanere a disposizione dell’Autorità, rispondendo tempestivamente ad ogni richiesta che possa contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti;

- adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti - e, nella misura in cui ciò sia possibile, quanti siano stati dipendenti dell’impresa in un periodo precedente - possano, ove necessario, essere ascoltati in audizione dall’Autorità;

- astenersi dal distruggere, alterare o celare informazioni o documenti rilevanti;

- astenersi dall’informare chiunque dell’esistenza di una domanda di trattamento favorevole o del suo contenuto fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, salvo che l’Autorità vi consenta;

c) l’impresa che intenda presentare una domanda di trattamento favorevole non deve informare alcuno di questa sua intenzione, ad eccezione di altre autorità di concorrenza.

Presentazione della domanda di trattamento favorevole

a) Regole comuni

8. L’impresa che intenda beneficiare della non imposizione o della riduzione delle sanzioni deve presentare all’Autorità una domanda, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e l’ora di ricezione. Le domande di accesso al trattamento favorevole in relazione ad una medesima intesa sono valutate dall’Autorità nell’ordine in cui esse pervengono. L’accesso alla documentazione presentata dall’impresa richiedente può essere differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

9. Prima della presentazione di una domanda di trattamento favorevole, l’impresa può contattare l’Autorità anche in forma anonima al fine di ottenere delucidazioni sulla presente  comunicazione.

10. Su richiesta adeguatamente motivata dell’impresa, l’Autorità può consentire la presentazione di domande in forma orale. In tal caso, le dichiarazioni dei rappresentanti dell’impresa vengono registrate su idoneo supporto e trascritte presso gli uffici dell’Autorità. Una dichiarazione in forma orale non esenta l’impresa richiedente dalla produzione degli elementi di prova documentale di cui al paragrafo 3. L’accesso alle dichiarazioni rese oralmente dai rappresentanti dell’impresa richiedente è differito ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del D.P.R. del 30 aprile 1998, n. 217 fino all’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.

b) Valutazione della domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni

11. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2 della presente comunicazione, rigetta la relativa domanda e ne informa l’impresa. In tal caso, l’impresa può richiedere che l’Autorità consideri la propria domanda ai fini di una riduzione della sanzione, ai sensi del paragrafo 4, oppure può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda.

12. L’Autorità, verificata la sussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui al paragrafo 2, accoglie la domanda con decisione condizionata al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. La decisione definitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la non imposizione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

13. Qualora l’Autorità, dopo aver accolto la domanda con decisione condizionata, verifichi che le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 non sono soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. L’inottemperanza delle condizioni di accesso al trattamento favorevole di cui al paragrafo 7 comporta l’esclusione dell’impresa da ogni beneficio disciplinato dalla presente comunicazione, in relazione all’intesa in questione.

c) Valutazione della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni

14. L’Autorità comunica all’impresa istante l’esito delle proprie valutazioni con riferimento a tale domanda. Qualora l’Autorità constati l’insussistenza dei requisiti per la

riduzione delle sanzioni di cui al paragrafo 4 della presente comunicazione, l’impresa può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda. L’accoglimento della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni è in ogni caso subordinato al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del beneficio di cui al paragrafo 7 della presente comunicazione. Qualora l’Autorità verifichi che tali condizioni non risultano soddisfatte, ne informa l’impresa senza ritardo. La decisione in ordine alla misura della riduzione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

Richiesta di un marker

15. L’Autorità, su richiesta adeguatamente motivata di un’impresa che intenda beneficiare della non imposizione delle sanzioni, può fissare un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di consentire all’impresa di acquisire tutti gli elementi di prova di cui al paragrafo 3. A tale fine, contestualmente alla richiesta di fissazione del termine, l’impresa deve fornire all’Autorità almeno:

a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dell’intesa in questione, che includa:

- la specificazione della natura dell’intesa;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

d) informazioni relative ad altre domande di trattamento favorevole che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima infrazione. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall’Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data di fissazione del termine. In caso contrario, gli lementi prodotti dall’impresa contestualmente alla richiesta di fissazione del termine potranno essere valutati ai sensi del paragrafo 4 della presente comunicazione.

Domanda redatta in forma semplificata

16. Nelle ipotesi in cui la Commissione sia nella posizione più idonea per la trattazione del caso e la conduzione del procedimento, l’impresa che abbia già presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni può presentare all’Autorità un’analoga domanda di trattamento favorevole, redatta in forma semplificata, qualora essa ritenga che anche l’Autorità sia in una posizione idonea per intervenire nella fattispecie. Ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, la Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi compresi le reti di accordi o pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri.

17. La domanda di trattamento favorevole volta ad ottenere il beneficio della non imposizione delle sanzioni redatta in forma semplificata deve contenere almeno:

a) la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa richiedente;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dell’intesa in questione, che includa:

- la specificazione della natura dell’intesa;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

d) indicazione degli Stati membri dove gli elementi di prova dell’infrazione possono essere presumibilmente rinvenuti;

e) informazioni relative ad altre domande di trattamento favorevole che l’impresa abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione alla medesima infrazione.

18. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e l’ora di ricezione della domanda redatta in forma semplificata ed informa l’impresa se il beneficio della non imposizione delle sanzioni in relazione all’intesa in questione sia in linea di principio ancora disponibile. Qualora l’Autorità ritenga opportuno richiedere informazioni supplementari, fissa il termine entro il quale l’impresa deve fornire tali informazioni. Qualora l’Autorità decida di intervenire nel caso di specie, fissa un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di consentire all’impresa di produrre le informazioni e gli elementi di prova di cui al paragrafo 3. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall’Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data di presentazione della domanda redatta in forma semplificata. In tal caso, si applicano i paragrafi da 11 a 13 della presente comunicazione.