Corte di Giustizia UE: diritto del lavoratore pubblico al risarcimento danni per superamento orario di lavoro

Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o indennità – Principi di equivalenza e di effettività
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

Nel procedimento C‑429/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2009, nella causa

Günter Fuß

contro

Stadt Halle,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Fuß, dall’avv. M. Geißler, Rechtsanwalt;

– per la Stadt Halle, dall’avv. T. Brümmer, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, dai sigg. J. Möller e C. Blaschke, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE (GU L 195, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva 93/104»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Fuß ed il suo datore di lavoro, la Stadt Halle, in merito alla domanda di compensazione che egli ha proposto a causa della durata eccessiva dell’orario di lavoro effettuata nell’ambito del servizio prestato presso quest’ultimo in qualità di vigile del fuoco.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 93/104

3 L’art. 1, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 93/104, rubricato «Oggetto e campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro».

4 L’art. 2 della stessa direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi naziona

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

Nel procedimento C‑429/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2009, nella causa

Günter Fuß

contro

Stadt Halle,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Fuß, dall’avv. M. Geißler, Rechtsanwalt;

– per la Stadt Halle, dall’avv. T. Brümmer, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, dai sigg. J. Möller e C. Blaschke, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE (GU L 195, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva 93/104»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Fuß ed il suo datore di lavoro, la Stadt Halle, in merito alla domanda di compensazione che egli ha proposto a causa della durata eccessiva dell’orario di lavoro effettuata nell’ambito del servizio prestato presso quest’ultimo in qualità di vigile del fuoco.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 93/104

3 L’art. 1, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 93/104, rubricato «Oggetto e campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro».

4 L’art. 2 della stessa direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi naziona