Esclusione del socio di S.r.l. per giusta causa: no genericità della clausola di esclusione, ma specifiche ipotesi tipizzate
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 28 febbraio, rigettando il reclamo della società reclamante, ha confermato il provvedimento cautelare con il quale lo stesso Tribunale aveva sospeso la delibera statutaria di esclusione del socio di una S.r.l. sulla base della genericità della clausola statutaria di esclusione posta a fondamento della stessa delibera.
Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che ai fini della predeterminazione statutaria dell’esclusione del socio di una S.r.l. per giusta causa, in forza dell’articolo 2473 bis, è necessario che le ipotesi di giusta causa di esclusione siano specificamente indicate con una preventiva tipizzazione delle fattispecie non essendo consentito il richiamo a formule generali utilizzate dal legislatore nella disciplina della esclusione del socio di società di persone ex articolo 2286 del Codice Civile.
Secondo la Corte, tale orientamento è confermato dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma del 2003 dell’articolo 2473 bis del Codice Civile, ha previsto la possibilità di esclusione del socio - oltre che nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti ex articolo 2466 del Codice Civile - anche nel caso di giusta causa purché vengano individuate “specifiche ipotesi di esclusione” e dunque siano rinvenibili contestualmente (i) ipotesi di esclusione riconducibili nella nozione di giusta causa, (ii) ipotesi specificamente individuate.
Il Tribunale, pertanto, con riferimento alla clausola contestata, che al punto sub 1) stabilisce l’esclusione del socio di una S.r.l. che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge e dal presente Statuto”, hadichiarato che pur non rinvenendosi problemi circa la validità della clausola con riferimento alla nozione di giusta causa, ugualmente non si può dire in merito al requisito della specificità delle ipotesi in essa contemplate. Secondo la Corte, infatti, la clausola risulta invalida in quanto priva del requisito della specificità poiché si limita “a fare riferimento alla clausola generale ex art. 2286 c.c., senza alcuna tipizzazione preventiva dei comportamenti inadempienti ex ante considerati rilevanti quanto ad area e a gravità ai fini della esclusione”.
A parere del Tribunale, la clausola in oggetto “risolvendosi in generico richiamo ai doveri del socio [..] non consente di apprezzare ex ante la rilevanza – ai fini della esclusione – di una specifica condotta e, in definitiva, lascia quindi indeterminata l’area dei comportamenti che potranno essere della maggioranza valutati ai fini di imporre l’exit ad un membro della compagine, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa” .
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, appurata l’invalidità della previsione statutaria, confermato il fumus di fondatezza della impugnazione della delibera di esclusione del socio, il Tribunale ha quindi rigettato il reclamo della società e confermato il provvedimento contestato dal socio escluso.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito di Giurisprudenza delle imprese
(Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 28 febbraio 2014)
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 28 febbraio, rigettando il reclamo della società reclamante, ha confermato il provvedimento cautelare con il quale lo stesso Tribunale aveva sospeso la delibera statutaria di esclusione del socio di una S.r.l. sulla base della genericità della clausola statutaria di esclusione posta a fondamento della stessa delibera.
Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che ai fini della predeterminazione statutaria dell’esclusione del socio di una S.r.l. per giusta causa, in forza dell’articolo 2473 bis, è necessario che le ipotesi di giusta causa di esclusione siano specificamente indicate con una preventiva tipizzazione delle fattispecie non essendo consentito il richiamo a formule generali utilizzate dal legislatore nella disciplina della esclusione del socio di società di persone ex articolo 2286 del Codice Civile.
Secondo la Corte, tale orientamento è confermato dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma del 2003 dell’articolo 2473 bis del Codice Civile, ha previsto la possibilità di esclusione del socio - oltre che nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti ex articolo 2466 del Codice Civile - anche nel caso di giusta causa purché vengano individuate “specifiche ipotesi di esclusione” e dunque siano rinvenibili contestualmente (i) ipotesi di esclusione riconducibili nella nozione di giusta causa, (ii) ipotesi specificamente individuate.
Il Tribunale, pertanto, con riferimento alla clausola contestata, che al punto sub 1) stabilisce l’esclusione del socio di una S.r.l. che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge e dal presente Statuto”, hadichiarato che pur non rinvenendosi problemi circa la validità della clausola con riferimento alla nozione di giusta causa, ugualmente non si può dire in merito al requisito della specificità delle ipotesi in essa contemplate. Secondo la Corte, infatti, la clausola risulta invalida in quanto priva del requisito della specificità poiché si limita “a fare riferimento alla clausola generale ex art. 2286 c.c., senza alcuna tipizzazione preventiva dei comportamenti inadempienti ex ante considerati rilevanti quanto ad area e a gravità ai fini della esclusione”.
A parere del Tribunale, la clausola in oggetto “risolvendosi in generico richiamo ai doveri del socio [..] non consente di apprezzare ex ante la rilevanza – ai fini della esclusione – di una specifica condotta e, in definitiva, lascia quindi indeterminata l’area dei comportamenti che potranno essere della maggioranza valutati ai fini di imporre l’exit ad un membro della compagine, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa” .
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, appurata l’invalidità della previsione statutaria, confermato il fumus di fondatezza della impugnazione della delibera di esclusione del socio, il Tribunale ha quindi rigettato il reclamo della società e confermato il provvedimento contestato dal socio escluso.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito di Giurisprudenza delle imprese
(Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 28 febbraio 2014)