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Il collegamento negoziale e negozio atipico, con particolare riferimento ai contratti gratuiti

Il collegamento negoziale e negozio atipico, con particolare riferimento ai contratti gratuiti.

Il collegamento negoziale rappresenta una tematica che ha interessato la dottrina italiana degli ultimi decenni, quando si è moltiplicata nel diritto vivente l’esigenza di ricorrere al collegamento negoziale a mezzo di fattispecie pienamente autonome e tuttavia volte a realizzare un fine comune: sostanzialmente pluralità di fattispecie, ma assolvimento di una finalità economicamente unitaria. Nell’ardua armonizzazione tra il dato socio-economico (unitario) e quello giuridico (plurimo) risiede, in termini estremamente sommari e semplificati, il problema del collegamento; o meglio, nella difficoltà, in difetto di appositi ’congegni’ negoziali - quale può essere la condizione - che determinino la bilaterale o unilaterale rilevanza dei contratti collegati, ciononostante di fondare una risposta unitaria da parte dell’ordinamento. L’ostacolo principale che costituisce il problema di fondo del collegamento negoziale è rappresentato dall’assenza di un ancoraggio normativo che legittimi un approccio unitario e, in specie, l’utilizzazione di strumenti - quale, tra gli altri, la rescissione - indiscutibilmente coniati dal legislatore con riferimento a singole fattispecie e non ad una pluralità di esse, sebbene funzionalmente collegate. La causa del contratto rappresentando la parte del contenuto di un accordo che individua la funzione economico-sociale dell’atto di volontà, rende determinante nell’ambito della specifica operazione economica l’interesse che le parti intendono soddisfare. Essa rappresenta l’elemento distintivo tra contratti a titolo gratuito e contratti a titolo oneroso, ma anche tra contratti tipici e quelli atipici. Infatti non tutti i contratti sono contratti di scambio o a titolo oneroso, la cui causa si basa su uno scambio di prestazioni. Ciò non significa che i contratti a titolo gratuito, privi di tale controprestazione, non abbiano una loro causa: la giustificazione economico-sociale risiede infatti nello spirito di liberalità che arricchisce una delle parti del contratto e quindi essi hanno una sostanziale rilevanza patrimoniale. Lo spirito di liberalità (diretta o indiretta) e la gratuità (entrambe non vanno confuse con la mera cortesia) nei contratti a titolo gratuito implicano per la Cassazione un concetto di relazione o di relatività: pertanto un pagamento non è atto gratuito nei confronti di chi lo riceve se questi è creditore, sia pure di una terza persona.

Per quanto riguarda i contratti tipici, essi hanno tutti una causa (detta appunto causa tipica) e per essi non si pone il problema, risolto a priori positivamente dalla legge, dell’accertamento della ricorrenza o meno di una funzione economico-sociale, in quanto essi stessi previsti e regolati dalla legge e quindi sostanziandosi in modelli o schemi precostituiti, problema invece sussistente per i contratti c.d. atipici, per i quali (detti anche contratti innominati) si intendono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Nel nostro ordinamento viene dato un ampio riconoscimento all’autonomia contrattuale, ovvero al potere riconosciuto alle parti di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione ed estinzione dei rapporti patrimoniali. Tale autonomia si esplica nel riconoscere alle parti il potere di scegliere tra i diversi tipi di contratto, previsti dalla legge, quello più adatto alla realizzazione dei propri scopi, potendo determinare il contenuto del contratto, entro i limiti prefissati dalla legge. Ma autonomia contrattuale significa anche libertà di concludere contratti atipici, ossia contratti non previsti dalla legge ma praticati nel mondo degli affari.

L’art. 1322 cod. civ., infatti, al comma 2, riconosce alle parti il diritto di addivenire alla conclusione di tali contratti, ma con il limite derivante dal giudizio sulla meritevolezza di tutela, secondo l’ordinamento giuridico, degli interessi che si intendono realizzare con tali contratti. Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti), oppure possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti (contratti sui generis). Ciò vale in particolare per alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo dell’attività economica come ad esempio, il leasing, il franchising, il factoring, il catering o i contratti di sale and lease back. Pur se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Quanto alla loro disciplina occorre valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata. I contratti atipici sono ammessi dall’ordinamento ma solo se leciti e meritevoli di tutela: si parla di una atipicità giuridica per quanto riguarda la previsione normativa, perché è uno schema che non è stato ancora oggetto di intervento da parte del legislatore; ma il più delle volte si parla anche di atipicità sociale, nel senso che quel modello di operazione è assai diffuso nella prassi degli affari. Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità.

Il ripetuto nascere di nuovi contratti atipici, frutto di quella “inerzia giuridica” nell’adeguamento alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, ha portato, quindi, la dottrina ad affrontare il problema della loro disciplina e qualificazione.

La stessa giurisprudenza ha confermato inoltre che le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati: le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono in conclusione e in via esaustiva distinguersi in contratti collegati, contratti misti e contratti complessi.

Il contratto misto si individua quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente.

Il contratto complesso è contrassegnato dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico.

Il contratto collegato in cui il collegamento contrattuale (che può risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell’art. 1595 cod. civ., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell’autonomia contrattuale indicata nell’art. 1322 cod. civ.) nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Questo collegamento negoziale può essere bilaterale o unilaterale: è bilaterale quando le vicende di un contratto reagiscono necessariamente sull’altro, per cui l’invalidità di uno, nel suo significato più’ generale, determina necessariamente l’invalidità dell’altro e reciprocamente. E’ unilaterale, quando tale reciprocità non sussiste ed un negozio può restare valido, anche in presenza dell’invalidità dell’altro. Il "contratto collegato" non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull’altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all’altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. E tuttavia, in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’uno possano ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica.

I contratti collegati presentano i seguenti caratteri: a) una pluralità di negozi; b) una connessione funzionale tra i negozi coinvolti, anche se l’orientamento prevalente ritiene non necessaria la assoluta coincidenza soggettiva delle parti coinvolte nei vari negozi collegati. Il collegamento può essere necessario (predisposto dal sistema legislativo come nel caso della sublocazione) o volontario (creato per volere delle parti); unilaterale (un negozio è in regime di subordinazione rispetto ad un altro) o bilaterale (il collegamento è in condizioni di reciprocità); genetico (un negozio influenza la formazione di un altro) o funzionale ( un negozio influenza il rapporto scaturente da un altro). Tra le specie di negozi collegati possiamo citare i

a) Negozi preparatori (procura, contratto preliminare);

b) Negozi integrativi (ratifica);

c) Negozi complementari (accettazione dell’eredità, adesione del terzo a cui favore è deviano gli effetti di un contratto);

d) Negozi ausiliari (arbitrato);

e) Negozi revocatori (mutuo dissenso, riscatto, recesso).

f) Particolari negozi collegati (come il negozio indiretto, in frode alla legge, fiduciario).

Nell’ipotesi di collegamento unilaterale, ogni vicenda (invalidità, annullabilità, rescindibilità, risolubilità) relativa al contratto principale si riversa (univocamente) anche sul subordinato. In alcuni casi (contratto preliminare, procura, ratifica), inoltre, il contratto subordinato deve rivestire la medesima forma del principale. Nell’ipotesi del collegamento bilaterale, l’interdipendenza (e quindi l’estensione delle vicende), è biunivoca.

La criticità del fenomeno dei contratti collegati risiede nella necessità di valutare la meritevolezza innanzitutto, ma anche nell’individuazione della disciplina. Gli ostacoli che si pongono ai giudici nel processo di tipizzazione sono quelli relativi alla distinzione dei tipi legali e quello relativo alla riconduzione del contratto ad un tipo. In merito alla prima questione il criterio distintivo sarebbe dato, secondo alcuni, dalla causa e, secondo altri, dalle norme cogenti. Prevale la tesi che s’impernia sull’assunzione di criteri multipli ed eterogenei (che valutino le qualità delle parti, l’oggetto del contratto ecc.). Qualificato il contratto, come misto o complesso, i criteri adoperati per la riconduzione al tipo sono due e cioè: a) il criterio della prevalenza (si applica la disciplina del tipo il cui elemento risulta prevalente); b) il criterio della combinazione (i vari elementi di una figura contrattuale devono essere considerati nelle loro somme). Due sono infatti le teorie: quella dell’assorbimento, che porta ad applicare la disciplina dello schema prevalente, cancellando tuttavia l’atipicità del contratto e quella della combinazione, che procede alla frammentazione dell’operazione e rispetto ad ogni elemento proprio di un certo schema riteneva doversi applicare la disciplina corrispondente.

La nozione di collegamento è stata per molto tempo ricondotta alla categoria logica del “negozio”, oggi considerata categoria storiografica, cui viene preferita la categoria positiva del “contratto”.

Il collegamento negoziale, fino ad ora concetto di esclusiva elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, di recente è giunto ad essere oggetto di considerazione e di riconoscimento normativo, da parte del legislatore, in disposizioni di notevole importanza quali la disciplina del credito al consumo, quella dei contratti con i consumatori e quella relativa al c.d. lavoro interinale, tramutandosi, così, da categoria dottrinalgiurisprudenziale, in vera e propria categoria normativa.

Sul piano del diritto positivo al di là di alcune fattispecie di recente creazione e di natura speciale, possiamo osservare che il legislatore non fornisce una definizione del fenomeno del collegamento negoziale; infatti, tale nozione difetta di qualunque espressa norma definitoria mancando norme privatistiche che si richiamino ad essa. Il legislatore, infatti, si limita a regolare talune specifiche ipotesi di collegamento e, facendo ciò, sembra presupporre una nozione che occorre ricostruire induttivamente, essendo oltretutto questo un fenomeno che è interamente frutto dell’opera degli interpreti.

La dottrina ha costruito tale nozione per giustificare alcune vicende, che esorbitano dal principio di non operatività degli effetti al di fuori della fattispecie negoziale che li ha prodotti (soprattutto in termini di estensione delle eventuali patologie negoziali).

L’individuazione di sempre nuove fattispecie di collegamento tra contratti ha indotto la dottrina a preferire un metodo di ricerca, inconsueto nella nostra scienza privatistica, il c.d. case-law, che permetterebbe meglio di cogliere i casi che possono essere spiegati solo attraverso il collegamento e nei cui confronti è utile ricorrere a tale nozione, da quelli la cui spiegazione in termini di collegamento potrebbe non essere affatto di alcuna utilità. E’ emerso che la figura del collegamento negoziale, tradizionalmente, ricorre ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una pluralità di contratti (vale a dire ad entità distinte, ciascuna con una propria causa) che, seppur strutturalmente autonomi, sono legati da un nesso giuridicamente rilevante e quindi non occasionale, né puramente formale.

Per collegamento occasionale si intende, invece, un rapporto meramente esteriore tra due contratti, in cui manca qualsiasi coordinamento verso un fine unitario, mentre l’apparente collegamento deriva dalla comunanza delle parti o dell’unità del documento. Il criterio distintivo non può essere, inoltre, quello formale della unità o pluralità della documentazione contrattuale: più negozi possono documentarsi in un unico atto e, per contro, più atti documentare un unico negozio. Nemmeno può condividersi l’idea secondo cui qualsiasi rapporto economico regolato da più negozi sia idoneo a collegare gli stessi anche in senso giuridico, non essendo possibile ritenerli destinati al conseguimento di un risultato unitario perseguito dai contraenti. Ne consegue che la nullità, l’annullamento, la risoluzione, il recesso dell’uno si ripercuote sull’altro, in modo tale quindi che le sorti dell’uno influenzano le sorti dell’altro in termini di validità ed efficacia qualsiasi coordinamento verso un fine unitario, mentre l’apparente collegamento deriva dalla comunanza delle parti o dell’unità del documento. Il criterio distintivo non può essere, inoltre, quello formale della unità o pluralità della documentazione contrattuale: più negozi possono documentarsi in un unico atto e, per contro, più atti documentare un unico negozio. Nemmeno può condividersi l’idea secondo cui qualsiasi rapporto economico regolato da più negozi sia idoneo a collegare gli stessi anche in senso giuridico, non essendo possibile ritenerli destinati al conseguimento di un risultato unitario perseguito dai contraenti.

La dottrina ha elaborato vari criteri di classificazione del fenomeno, quali: collegamento necessario e volontario, occasionale, genetico e funzionale, unilaterale e bilaterale, mettendo in luce le diverse e svariate ipotesi che si riuniscono sotto l’unico nomen di collegamento. Detto nomen, però, è indiscriminatamente utilizzato per designare problemi diversi ed eterogenei che richiederebbero, invece, tecniche e strumenti adeguati alle particolarità di ciascuno e che hanno, portato parte della dottrina, a discorrere non di un unico collegamento, ma di molteplici collegamenti negoziali, proprio a causa della frammentarietà del fenomeno.

Tre i filoni principali: un primo orientamento tende a dare maggiore rilievo all’elemento soggettivo; un secondo all’elemento oggettivo e un terzo su entrambi, sul presupposto che il collegamento debba ricavarsi dall’esame del fine per raggiungere il quale i contraenti si siano risolti alla conclusione dei negozi. Le nozioni fondanti le distinzioni quali quelle di intento, animus, volontà e quelle di funzione economica, causa, nesso teleologico, prestazione, operazione ed attività, sfumano nei significati e realizzano vicinanze e lontananze di pensiero difficilmente valicabili. La nozione di collegamento negoziale va, quindi, definita non tanto in vista di scopi descrittivi o classificatori, ma piuttosto al fine di risolvere concreti problemi di disciplina di fattispecie in cui un risultato pratico unitario è raggiunto attraverso l’uso congiunto e combinato di distinti tipi contrattuali.

Il fondamento, costante - anche da un punto di vista terminologico - è la richiesta di un profilo oggettivo, costituito dal nesso economico o teleologico tra i negozi, e di un profilo soggettivo, di più difficile accertamento, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (i cui effetti sono poi regolati dal principio simul stabunt simul cadent). Quindi il collegamento si realizza sia sotto il profilo materiale (corpus) sia sotto quello psicologico (animus), ponendo problemi di difficile soluzione in ordine al fondamento di esso ed agli effetti che ne conseguono. Quando tali requisiti sussistono, le vicende relative ad uno dei contratti si comunicheranno anche all’altro o saranno esperibili rimedi diversi, come l’eccezione di inadempimento, e ciò proprio in virtù di quanto si suole indicare con la locuzione “collegamento in senso tecnico”, tale perché volontario o atipico, e “funzionale”, tale perché diretto ad influenzare lo svolgimento del rapporto come avvinto teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza tra tipi negoziali, imponendosi sicché una considerazione unitaria della fattispecie.

Già nel 2005 la Cassazione aveva indicato come il collegamento contrattuale, che nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, fosse un meccanismo attraverso il quale le parti perseguivano un risultato unitario e complesso, che veniva realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi ultimi conservavano la loro causa autonoma, anche se ciascuno era finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Il collegamento contrattuale, quindi, non era un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono uno dei contratti collegati (invalidità, inefficacia, risoluzione, etc.) potessero ripercuotersi sull’altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno solo dei contratti sia subordinato all’altro e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto da principale a accessorio. Tuttavia, in tali ipotesi, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti poteva determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’uno potessero ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non escludeva che i singoli contratti si caratterizzassero ciascuno in funzione di una propria causa e conservino distinta individualità giuridica.

Nel 2008 la Corte di legittimità è ritornata sull’inquadramento della figura del collegamento negoziale, specificandone la natura, la disciplina e gli effetti. Le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità’ tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

La giurisprudenza più attuale sembra quindi orientata, seppure con qualche incertezza, ad un indirizzo oggettivo che pone l’accento sul rapporto funzionale tra i contratti e perciò sulla necessità di apprezzare l’assetto di interessi perseguito dalle parti, il programma unitario alla realizzazione del quale i diversi contratti sono coordinati o a quello oggettivo e soggettivo insieme, laddove, pur avvertendosi che il collegamento potrebbe in ogni modo essere escluso da una contraria volontà delle parti, dandosi quindi all’elemento soggettivo natura caratterizzante, si riconosce che l’intenzione di porre in vita un collegamento allo scopo di raggiungere attraverso negozi un solo risultato economico, non potrebbe acquistare rilevanza giuridica se elementi oggettivi non ne rendessero palese l’esistenza.

Tra contratti e negozi collegati e contratti atipici (misti o complessi che si voglia) esistono differenze non complesse dal punto di vista teorico quanto pratico. Il collegamento negoziale si è visto essere un fenomeno per cui si pongono in essere atti di autonomia distinti l’uno dall’altro, ciascuno dei quali con una propria funzione, tuttavia funzionalmente collegati fra loro, di modo che le vicende dell’uno si riflettono anche sugli altri. Si ha invece contratto misto quando l’unico negozio posto in essere è contraddistinto da una causa unica, benché formata da frammenti causali propri di negozi tipici. Si ha contratto collegato quando si assiste al concorso tra più negozi (ciascuno dei quali resta autonomo), i quali sono funzionalmente volti allo realizzazione di uno scopo unico, che non potrebbe essere concretizzato se non con il ricorso a molteplici fattispecie negoziali. Il contratto misto o atipico non va confuso con quello collegato: il collegamento negoziale è un fenomeno per cui noi poniamo in essere atti di autonomia distinti l’uno dall’altro, ciascuno dei quali con una propria funzione, però sono funzionalmente collegati fra loro, di modo che le vicende dell’uno si riflettono anche sugli altri.

E’ la causa a distinguere un contratto collegato da uno complesso; in un caso e nell’altro vi è pluralità di prestazioni, ma solo nel secondo ci è un unico rapporto, caratterizzato da un’unica causa, mentre nel primo le singole prestazioni sono autonomamente inquadrabili in distinti schemi causali. La distinzione rispetto al contratto misto invece si traduce nel fatto che quest’ultimo rileva a livello di fattispecie, ossia di individuazione del tipo, risultante dalla fusione di schemi tipici diversi e non a livello funzionale come nel contratto collegato: nel contratto misto la fusione di cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente . Nei contratti collegati deve identificarsi la causa parziale dei singoli contratti e la causa complessiva dell’intera operazione che rende le singole cause funzionalmente connesse.

Ardua è invece la differenziazione da un punto di vista pratico. In generale, la distinzione tra le due figure risulta non necessaria stante la unicità di disciplina (viene meno, in entrambe le figure, l’intera fattispecie nel caso di inadempimento o invalidità). Solo in riferimento al recesso parziale si rende necessario il distinguo, dato che l’orientamento giurisprudenziale lo ritiene applicabile all’ipotesi di contratti collegati, ma non al contratto misto.

Parte della dottrina ravvisa, quale necessaria ai fini della differenziazione, l’analisi della volontà delle parti. Di contro, per altro orientamento le parti, spesso non operatori del diritto, non conoscono la differenza tra contratto misto e collegato, ma mirano ad uno scopo (spetta all’ordinamento, ex post, la qualificazione giuridica dell’assetto di interessi prodotto). L’orientamento più recente rinviene l’elemento differenziante nell’unicità della causa. Il negozio è misto quando è contraddistinto da una causa unitaria (seppure composta da più frammenti di più negozi), quello collegato – stante la autonomia dei negozi coinvolti – è caratterizzato dalla presenza di tante cause, quanti sono i negozi funzionalmente collegati (seppur tendenti al raggiungimento di uno scopo unico). In definitiva se le cause sono scindibili si ha collegamento, se la causa è non scindibile si versa nella figura del negozio misto: nel negozio misto il nesso intercorrente tra le varie prestazioni ha un’intensità tale che la causa preclude che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica, rendendo le stesse interdipendenti pur nella tendenza unica al raggiungimento di un oggettivamente unico intento negoziale. In un contesto siffatto ed impregiudicato il quesito sul fondamento giuridico del collegamento, l’art. 1469-ter, cod. civ., primo comma, può fornire la base normativa mancante per un’interpretazione unitaria dei negozi collegati: dinanzi a contratti, tra i quali si sia accertato un collegamento, l’interprete potrà e dovrà dunque procedere ad una valutazione d’insieme. La norma in esame non si limita ad introdurre un canone ermeneutico globale, ma sancisce una precisa regola in punto di effetti: nell’ipotesi di collegamento negoziale, il "significativo squilibrio" di una clausola deve stimarsi avuto riguardo all’’operazione complessiva. Non solo interpretazione, dunque, ma altresì concreta regola operativa per la quale le clausole di un contratto, ad altro collegato, si interpretano non solo le une per mezzo delle altre, ma anche per mezzo delle clausole del contratto collegato, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso della ’operazione’ negoziale (cui i due contratti danno vita).

Quanto ai negozi gratuiti, la qualificazione del negozio in termini di liberalità o di gratuità e, prima ancora, la stessa giuridicità del vincolo, è la risultante di una valutazione dell’interesse sotteso all’operazione quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva, per chi attribuisce, di una depauperazione collegata o meno ad un guadagno o risparmio di spesa. Ciò è maggiormente vero quando l’operazione posta in essere è complessa e coinvolge più negozi collegati sul piano economico per chi compie l’attribuzione, potendo l’eventuale pregiudizio conseguente ad un singolo atto trovare la sua contropartita, rispettivamente in altro atto o rapporto dell’intera operazione. E’ proprio in tale ambito che non sembra sufficiente escludere la presenza dello spirito di liberalità, rimarcando solo l’esistenza di un atto gratuito non liberale in dipendenza della natura patrimoniale oppure no dell’interesse posto a fondamento dell’attribuzione: valutare tale distinzione in base alla sola presenza o meno della contropartita giuridicamente necessaria e immediatamente indotta dalla prestazione del disponente, azzera la rilevanza del collegamento funzionale tra gli atti posti in essere e della loro interdipendenza nella valutazione complessiva delle posizioni delle parti (si pensi alle garanzie o al rapporto tra una società controllante e controllata o alla promessa liberale).

Secondo la Cassazione, la causa deve essere espressa, non si può dare aliunde la prova del la sua esistenza, ed è necessaria anche nell’atto di liberalità, mentre in altri ordinamenti è ammissibile, è valida, è vincolante la dichiarazione astratta che non menziona alcuna causa. Ma per quanto riguarda gli atti di liberalità c’è anche chi sostiene, sulla base dell’esperienza nord-americana, che la forma assorbe la causa, che basta che ci sia per la donazione la forma dell’atto pubblico perché l’atto di disposizione sia valido; non occorre ricercare la causa donandi, lo spirito di liberalità.

Invece la nostra giurisprudenza richiede la expressio causae in tutti i contratti: per i contratti collegati la Cassazione ha enunciato il principio che i singoli contratti fra loro collegati in tanto sono validi in quanto abbiano ciascuno una propria causa.

Nella Relazione al codice civile con riferimento alla atipicità delle promesse unilaterali si legge: "abbiamo introdotto la atipicità dei contratti ma non quella delle promesse unilaterali perché se fosse ammissibile anche una promessa unilaterale atipica si potrebbero scomporre tutti i contratti, che sono nel nostro sistema contratti causali, in tante separate dichiarazioni contrattuali e non sarebbe possibile per il giudice verificare la congruità delle prestazioni" e dunque verificare anche la sproporzione esistente tra i diritti e doveri delle parti.

E ciò perché se, anziché fare una vendita, si fanno due atti unilaterali, uno con cui Tizio trasferisce a Caio un bene, e l’altro con cui Caio promette di pagare sine titulo una somma di denaro a Tizio, nessuno potrebbe cogliere il nesso e mettere in evidenza eventuali abusi di un contraente verso l’altro, un vizio di consenso, la sproporzione tra controprestazioni o la lesione ultra dimidium causa di rescissione dei contratti. Perciò il principio della atipicità dei contratti e il requisito della causa richiedono nel nostro sistema necessariamente il correttivo della tipicità delle promesse unilaterali.

In una complessa economia di mercato, ai fini della qualificazione di un atto quale oneroso o non, si ritiene infatti che si debba analizzare l’intera operazione economica in cui esso si inserisce e di cui costituisce una delle modalità di attuazione, occorrendo, al contempo, che le vicende collegate diano vita ad un nesso di interdipendenza tra il vantaggio ed il sacrificio che l’autore dell’atto da qualificare oneroso si vede attribuiti; nel senso che la mancanza dell’uno provochi la caducazione anche del secondo, e viceversa. Sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono che, ai fini del fondamento causale dell’atto è pertanto sufficiente l’esistenza di interessi economici comunque risultanti, sia pur indirettamente, dalla situazione o operazione economica complessiva nella quale il singolo negozio volta a vota si inquadra e si integra, evitando di valutare tale operazione sotto la lente dell’onerosità, in quanto il sacrificio sopportato da una parte rappresenta la contropartita o la condizione di efficacia del successivo contratto.

Applicazioni pratiche del rapporto tra collegamento negoziale e contratti atipici gratuiti si possono rinvenire nel c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati, dove emergono dei contratti accessori al preliminare (necessariamente perché funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso), rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale: contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell’utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito.

Ne consegue, con riferimento al primo dei considerati contratti, che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha

natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso.

In senso contrario, sarebbe possibile affermare che difficilmente può ritenersi che il promittente venditore abbia realizzato un comodato (seppur collegato al mutuo), per avere un mutuo gratuito, quando emerge una certa onerosità nella fattispecie (ovvero corrispettività). La gratuità di due fattispecie collegate, ed interdipendenti, dovrebbe, a rigore, indurre a considerare la fattispecie come a titolo oneroso: due contratti tipici gratuiti collegati implicano l’onerosità del trasferimento.

Un’altra casistica, frequente nella prassi notarile, si ha nella donazione indiretta e nella sua sub specie donazione di cosa altrui, che fa sorgere il problema della natura giuridica del contratto stipulato tra donante e terzo per far acquisire il bene al donatario. Il donante, a rigore, stipulerebbe un contratto con il terzo per far acquisire un vantaggio al donatario, sulla falsariga del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ., tanto più che il donatario diverrebbe titolare del diritto oggetto di donazione, nel momento stesso in cui il donante ne diviene proprietario, secondo lo schema tipico della vendita di cosa altrui, ex art. 1478 cod. civ. Qualora così fosse, allora, il donante-stipulante potrebbe ben modificare l’oggetto contrattuale o revocarlo verso il promittente, finché il terzo-donatario non abbia dichiarato di volerne profittare, ex art. 1411 cod. civ., diversamente dalla disciplina generale della revocazione delle donazioni, ex art. 800 cod. civ., che individua in modo tassativo i casi di ammissibilità della revocazione. Il problema, dunque, appare particolarmente complesso, perché se si qualifica il contratto tra stipulante-donante e promittente, in favore del terzo-donatario come contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ., la revoca sarà sostanzialmente ammissibile fino al momento della dichiarazione di volerne profittare del terzo-donatario; viceversa se si qualifica il contratto tra donante e terzo (alienante), come contratto esecutivo di un contratto precedente di donazione, dovrebbe trovare applicazione l’art. 800 cod. civ., soprattutto in considerazione della presenza di un collegamento causale tra i due negozi giuridici posti in essere.

Secondo parte della dottrina, il negozio giuridico stipulato tra donante e terzo, e il contratto di donazione tra donante e donatario, sarebbero tra loro autonomi, tale per cui l’art. 800 cod. civ. potrebbe risultare applicabile solo al contratto di donazione in senso stretto. Sotto tale profilo, dunque, il contratto tra donante e terzo, per avvantaggiare il donatario, potrebbe ben essere un contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ. Secondo altra impostazione, invece, il problema andrebbe risolto alla luce del concetto di collegamento negoziale. Infatti, laddove si consideri l’intera operazione contrattuale, come un iter procedimentale volto a donare un bene al donatario, per spirito di liberalità, le problematiche poste si riducono necessariamente di portata. Tanto più che, evidentemente, la volontà contrattuale ex art. 1362 cod. civ. deve comunque assumere valore pregnante, non tralasciando di considerare come, generalmente, l’intero iter contrattuale, in questi casi, è animato dallo spirito di liberalità, che giustificherebbe, quindi, l’applicazione della disciplina giuridica della donazione ex art. 800 cod. civ. (con riferimento ai casi di revoca), piuttosto che l’art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzo). D’altronde, come precisa una certa dottrina, potrebbe ben sussistere anche la figura della c.d. donazione indiretta, sub specie di contratto a favore di terzo-donatario, perché l’elemento qualificante sarebbe pur sempre la volontà contrattuale e la causa negoziale, e non solo lo schema contrattuale scelto dalle parti, che rappresenterebbe un mero indice rivelatore della stessa volontà contrattuale.

Ad ogni modo, qualificando i contratti posti in essere come negozi giuridici collegati, aventi sostanzialmente la medesima causa, vi sarà un’interdipendenza funzionale tra gli stessi, tale da rendere invalido il contratto con il terzo, per assenza di causa ex art. 1418, comma 2, cod. civ. (ovvero errore sulla natura giuridica del contratto ex art. 1429 cod. civ.), qualora si ritenga invalido “l’atto” di donazione di cosa altrui.

Nei c.d. negozi gratuiti atipici, e cioè nei casi in cui non vi sia uno spirito di liberalità in senso stretto, ma piuttosto un atto donativo per cui si spera di ottenere vantaggi di vario tipo (es. ritorno di immagine), invece, dovrebbe trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, e non della donazione in senso stretto, perché più coerente con la volontà contrattuale e con lo schema giuridico utilizzato.

Il settore in cui maggiormente appare, attualmente, diffuso il negozio gratuito atipico è quello della tecnologia, visto che gli operatori telefonici, di internet o di apparati digitali e satellitari, come nei casi di offerta della conclusione di un contratto per la visione di programmi satellitari a cui segue l’attribuzione gratuita del decoder e della parabola nonché la loro installazione; quello del contratto di informatica alla cessione a titolo oneroso di hardware o software seguono una serie di attribuzioni a titolo gratuito legate a manutenzione, aggiornamento, assistenza.

Se si ricostruisce questa fattispecie come contratto unico ma a causa mista, la sua qualificazione non potrà che essere onerosa, rientrando le prestazioni gratuite nei servizi offerti nel contratto a prestazioni corrispettive. In un caso analogo, la Suprema Corte pare aver aderito a tale ricostruzione avendo qualificato come atipico e complesso un contratto di fornitura di un sistema informatico che comprendeva la vendita dell’hardware, del software e la prestazione, per un anno, dell’assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento del personal computer.

Ricostruendo il fenomeno come ipotesi di collegamento negoziale, se ne dovrebbe, invece, dedurre la configurazione di un contratto di somministrazione a cui accedono un’attribuzione gratuita (del decoder e della parabola) ed un appalto di servizi a titolo gratuito (l’installazione della parabola).

Lo stesso problema qualificatorio sorge nel valutare l’offerta, di recente proposta da una nota casa automobilistica, che accanto all’acquisto di un veicolo accompagna in “regalo” l’assicurazione sullo stesso per due anni (ricomprendente anche il furto e l’incendio). Se l’operazione negoziale deve qualificarsi unitaria, il dono rappresenterà uno sconto sul prezzo della vettura (cosicché il contratto dovrà comunque considerarsi oneroso, con accollo del premio assicurativo da parte dell’alienante). Se, invece, si propende per il collegamento negoziale tra la vendita e l’assicurazione, la seconda dovrà qualificarsi come contratto gratuito.

Un ultimo esempio può farsi in riferimento agli “omaggi premio” da parte di esercizi commerciali o grande distribuzione: anche in questo caso il discorso appare abbastanza complesso, in quanto il fenomeno non si presenta in modo unitario. Nel caso in cui l’omaggio è inscindibilmente collegato all’acquisto di un prodotto l’attribuzione non appare gratuita, in quanto il collegamento funzionale appare così stretto con il contratto oneroso da far dubitare che si sia in presenza di una pluralità di operazioni negoziali: l’attribuzione gratuita sembra, infatti, qualificabile come “elemento accessorio, una modalità di quel particolare tipo di compravendita”.

Per altra parte della dottrina, invece, “il contratto avente ad oggetto l’omaggio si affianca a quello della compravendita con un proprio oggetto ed una propria causa autonomi e distinti. Non vale obiettare, per negare la gratuità dell’omaggio, che il valore di questo costituisce l’equivalente di uno sconto sul prezzo delle merci vendute: il fatto che due operazioni possano produrre risultati equivalenti sul piano economico non significa, per ciò solo, che ad esse debba attribuirsi identica natura sul piano giuridico”.

Pare, però, opportuno precisare che la necessità che il cliente acquisti un prodotto al fine di ottenere il “dono” non assume valore decisivo, ai fini qualificatori dell’atto stesso di attribuzione, ove ci sia un manifesto squilibrio tra i valori delle prestazioni. Nel caso, invece, di omaggi conseguiti a seguito di una raccolta punti, bollini o prove di acquisto di vario genere, pare indubitabile che l’attribuzione è solo conseguenza indiretta dell’acquisto a titolo oneroso, tanto ciò vero che la persona destinataria dell’omaggio può essere diversa da chi ha compiuto le singole compravendite.

Il collegamento negoziale e negozio atipico, con particolare riferimento ai contratti gratuiti.

Il collegamento negoziale rappresenta una tematica che ha interessato la dottrina italiana degli ultimi decenni, quando si è moltiplicata nel diritto vivente l’esigenza di ricorrere al collegamento negoziale a mezzo di fattispecie pienamente autonome e tuttavia volte a realizzare un fine comune: sostanzialmente pluralità di fattispecie, ma assolvimento di una finalità economicamente unitaria. Nell’ardua armonizzazione tra il dato socio-economico (unitario) e quello giuridico (plurimo) risiede, in termini estremamente sommari e semplificati, il problema del collegamento; o meglio, nella difficoltà, in difetto di appositi ’congegni’ negoziali - quale può essere la condizione - che determinino la bilaterale o unilaterale rilevanza dei contratti collegati, ciononostante di fondare una risposta unitaria da parte dell’ordinamento. L’ostacolo principale che costituisce il problema di fondo del collegamento negoziale è rappresentato dall’assenza di un ancoraggio normativo che legittimi un approccio unitario e, in specie, l’utilizzazione di strumenti - quale, tra gli altri, la rescissione - indiscutibilmente coniati dal legislatore con riferimento a singole fattispecie e non ad una pluralità di esse, sebbene funzionalmente collegate. La causa del contratto rappresentando la parte del contenuto di un accordo che individua la funzione economico-sociale dell’atto di volontà, rende determinante nell’ambito della specifica operazione economica l’interesse che le parti intendono soddisfare. Essa rappresenta l’elemento distintivo tra contratti a titolo gratuito e contratti a titolo oneroso, ma anche tra contratti tipici e quelli atipici. Infatti non tutti i contratti sono contratti di scambio o a titolo oneroso, la cui causa si basa su uno scambio di prestazioni. Ciò non significa che i contratti a titolo gratuito, privi di tale controprestazione, non abbiano una loro causa: la giustificazione economico-sociale risiede infatti nello spirito di liberalità che arricchisce una delle parti del contratto e quindi essi hanno una sostanziale rilevanza patrimoniale. Lo spirito di liberalità (diretta o indiretta) e la gratuità (entrambe non vanno confuse con la mera cortesia) nei contratti a titolo gratuito implicano per la Cassazione un concetto di relazione o di relatività: pertanto un pagamento non è atto gratuito nei confronti di chi lo riceve se questi è creditore, sia pure di una terza persona.

Per quanto riguarda i contratti tipici, essi hanno tutti una causa (detta appunto causa tipica) e per essi non si pone il problema, risolto a priori positivamente dalla legge, dell’accertamento della ricorrenza o meno di una funzione economico-sociale, in quanto essi stessi previsti e regolati dalla legge e quindi sostanziandosi in modelli o schemi precostituiti, problema invece sussistente per i contratti c.d. atipici, per i quali (detti anche contratti innominati) si intendono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Nel nostro ordinamento viene dato un ampio riconoscimento all’autonomia contrattuale, ovvero al potere riconosciuto alle parti di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione ed estinzione dei rapporti patrimoniali. Tale autonomia si esplica nel riconoscere alle parti il potere di scegliere tra i diversi tipi di contratto, previsti dalla legge, quello più adatto alla realizzazione dei propri scopi, potendo determinare il contenuto del contratto, entro i limiti prefissati dalla legge. Ma autonomia contrattuale significa anche libertà di concludere contratti atipici, ossia contratti non previsti dalla legge ma praticati nel mondo degli affari.

L’art. 1322 cod. civ., infatti, al comma 2, riconosce alle parti il diritto di addivenire alla conclusione di tali contratti, ma con il limite derivante dal giudizio sulla meritevolezza di tutela, secondo l’ordinamento giuridico, degli interessi che si intendono realizzare con tali contratti. Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici (ed in tal caso sono detti contratti misti), oppure possono essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti (contratti sui generis). Ciò vale in particolare per alcuni tipi contrattuali resi necessari dal recente sviluppo dell’attività economica come ad esempio, il leasing, il franchising, il factoring, il catering o i contratti di sale and lease back. Pur se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Quanto alla loro disciplina occorre valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata. I contratti atipici sono ammessi dall’ordinamento ma solo se leciti e meritevoli di tutela: si parla di una atipicità giuridica per quanto riguarda la previsione normativa, perché è uno schema che non è stato ancora oggetto di intervento da parte del legislatore; ma il più delle volte si parla anche di atipicità sociale, nel senso che quel modello di operazione è assai diffuso nella prassi degli affari. Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità.

Il ripetuto nascere di nuovi contratti atipici, frutto di quella “inerzia giuridica” nell’adeguamento alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, ha portato, quindi, la dottrina ad affrontare il problema della loro disciplina e qualificazione.

La stessa giurisprudenza ha confermato inoltre che le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati: le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono in conclusione e in via esaustiva distinguersi in contratti collegati, contratti misti e contratti complessi.

Il contratto misto si individua quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente.

Il contratto complesso è contrassegnato dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico.

Il contratto collegato in cui il collegamento contrattuale (che può risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell’art. 1595 cod. civ., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell’autonomia contrattuale indicata nell’art. 1322 cod. civ.) nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Questo collegamento negoziale può essere bilaterale o unilaterale: è bilaterale quando le vicende di un contratto reagiscono necessariamente sull’altro, per cui l’invalidità di uno, nel suo significato più’ generale, determina necessariamente l’invalidità dell’altro e reciprocamente. E’ unilaterale, quando tale reciprocità non sussiste ed un negozio può restare valido, anche in presenza dell’invalidità dell’altro. Il "contratto collegato" non è, quindi, un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull’altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all’altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. E tuttavia, in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’uno possano ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica.

I contratti collegati presentano i seguenti caratteri: a) una pluralità di negozi; b) una connessione funzionale tra i negozi coinvolti, anche se l’orientamento prevalente ritiene non necessaria la assoluta coincidenza soggettiva delle parti coinvolte nei vari negozi collegati. Il collegamento può essere necessario (predisposto dal sistema legislativo come nel caso della sublocazione) o volontario (creato per volere delle parti); unilaterale (un negozio è in regime di subordinazione rispetto ad un altro) o bilaterale (il collegamento è in condizioni di reciprocità); genetico (un negozio influenza la formazione di un altro) o funzionale ( un negozio influenza il rapporto scaturente da un altro). Tra le specie di negozi collegati possiamo citare i

a) Negozi preparatori (procura, contratto preliminare);

b) Negozi integrativi (ratifica);

c) Negozi complementari (accettazione dell’eredità, adesione del terzo a cui favore è deviano gli effetti di un contratto);

d) Negozi ausiliari (arbitrato);

e) Negozi revocatori (mutuo dissenso, riscatto, recesso).

f) Particolari negozi collegati (come il negozio indiretto, in frode alla legge, fiduciario).

Nell’ipotesi di collegamento unilaterale, ogni vicenda (invalidità, annullabilità, rescindibilità, risolubilità) relativa al contratto principale si riversa (univocamente) anche sul subordinato. In alcuni casi (contratto preliminare, procura, ratifica), inoltre, il contratto subordinato deve rivestire la medesima forma del principale. Nell’ipotesi del collegamento bilaterale, l’interdipendenza (e quindi l’estensione delle vicende), è biunivoca.

La criticità del fenomeno dei contratti collegati risiede nella necessità di valutare la meritevolezza innanzitutto, ma anche nell’individuazione della disciplina. Gli ostacoli che si pongono ai giudici nel processo di tipizzazione sono quelli relativi alla distinzione dei tipi legali e quello relativo alla riconduzione del contratto ad un tipo. In merito alla prima questione il criterio distintivo sarebbe dato, secondo alcuni, dalla causa e, secondo altri, dalle norme cogenti. Prevale la tesi che s’impernia sull’assunzione di criteri multipli ed eterogenei (che valutino le qualità delle parti, l’oggetto del contratto ecc.). Qualificato il contratto, come misto o complesso, i criteri adoperati per la riconduzione al tipo sono due e cioè: a) il criterio della prevalenza (si applica la disciplina del tipo il cui elemento risulta prevalente); b) il criterio della combinazione (i vari elementi di una figura contrattuale devono essere considerati nelle loro somme). Due sono infatti le teorie: quella dell’assorbimento, che porta ad applicare la disciplina dello schema prevalente, cancellando tuttavia l’atipicità del contratto e quella della combinazione, che procede alla frammentazione dell’operazione e rispetto ad ogni elemento proprio di un certo schema riteneva doversi applicare la disciplina corrispondente.

La nozione di collegamento è stata per molto tempo ricondotta alla categoria logica del “negozio”, oggi considerata categoria storiografica, cui viene preferita la categoria positiva del “contratto”.

Il collegamento negoziale, fino ad ora concetto di esclusiva elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, di recente è giunto ad essere oggetto di considerazione e di riconoscimento normativo, da parte del legislatore, in disposizioni di notevole importanza quali la disciplina del credito al consumo, quella dei contratti con i consumatori e quella relativa al c.d. lavoro interinale, tramutandosi, così, da categoria dottrinalgiurisprudenziale, in vera e propria categoria normativa.

Sul piano del diritto positivo al di là di alcune fattispecie di recente creazione e di natura speciale, possiamo osservare che il legislatore non fornisce una definizione del fenomeno del collegamento negoziale; infatti, tale nozione difetta di qualunque espressa norma definitoria mancando norme privatistiche che si richiamino ad essa. Il legislatore, infatti, si limita a regolare talune specifiche ipotesi di collegamento e, facendo ciò, sembra presupporre una nozione che occorre ricostruire induttivamente, essendo oltretutto questo un fenomeno che è interamente frutto dell’opera degli interpreti.

La dottrina ha costruito tale nozione per giustificare alcune vicende, che esorbitano dal principio di non operatività degli effetti al di fuori della fattispecie negoziale che li ha prodotti (soprattutto in termini di estensione delle eventuali patologie negoziali).

L’individuazione di sempre nuove fattispecie di collegamento tra contratti ha indotto la dottrina a preferire un metodo di ricerca, inconsueto nella nostra scienza privatistica, il c.d. case-law, che permetterebbe meglio di cogliere i casi che possono essere spiegati solo attraverso il collegamento e nei cui confronti è utile ricorrere a tale nozione, da quelli la cui spiegazione in termini di collegamento potrebbe non essere affatto di alcuna utilità. E’ emerso che la figura del collegamento negoziale, tradizionalmente, ricorre ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una pluralità di contratti (vale a dire ad entità distinte, ciascuna con una propria causa) che, seppur strutturalmente autonomi, sono legati da un nesso giuridicamente rilevante e quindi non occasionale, né puramente formale.

Per collegamento occasionale si intende, invece, un rapporto meramente esteriore tra due contratti, in cui manca qualsiasi coordinamento verso un fine unitario, mentre l’apparente collegamento deriva dalla comunanza delle parti o dell’unità del documento. Il criterio distintivo non può essere, inoltre, quello formale della unità o pluralità della documentazione contrattuale: più negozi possono documentarsi in un unico atto e, per contro, più atti documentare un unico negozio. Nemmeno può condividersi l’idea secondo cui qualsiasi rapporto economico regolato da più negozi sia idoneo a collegare gli stessi anche in senso giuridico, non essendo possibile ritenerli destinati al conseguimento di un risultato unitario perseguito dai contraenti. Ne consegue che la nullità, l’annullamento, la risoluzione, il recesso dell’uno si ripercuote sull’altro, in modo tale quindi che le sorti dell’uno influenzano le sorti dell’altro in termini di validità ed efficacia qualsiasi coordinamento verso un fine unitario, mentre l’apparente collegamento deriva dalla comunanza delle parti o dell’unità del documento. Il criterio distintivo non può essere, inoltre, quello formale della unità o pluralità della documentazione contrattuale: più negozi possono documentarsi in un unico atto e, per contro, più atti documentare un unico negozio. Nemmeno può condividersi l’idea secondo cui qualsiasi rapporto economico regolato da più negozi sia idoneo a collegare gli stessi anche in senso giuridico, non essendo possibile ritenerli destinati al conseguimento di un risultato unitario perseguito dai contraenti.

La dottrina ha elaborato vari criteri di classificazione del fenomeno, quali: collegamento necessario e volontario, occasionale, genetico e funzionale, unilaterale e bilaterale, mettendo in luce le diverse e svariate ipotesi che si riuniscono sotto l’unico nomen di collegamento. Detto nomen, però, è indiscriminatamente utilizzato per designare problemi diversi ed eterogenei che richiederebbero, invece, tecniche e strumenti adeguati alle particolarità di ciascuno e che hanno, portato parte della dottrina, a discorrere non di un unico collegamento, ma di molteplici collegamenti negoziali, proprio a causa della frammentarietà del fenomeno.

Tre i filoni principali: un primo orientamento tende a dare maggiore rilievo all’elemento soggettivo; un secondo all’elemento oggettivo e un terzo su entrambi, sul presupposto che il collegamento debba ricavarsi dall’esame del fine per raggiungere il quale i contraenti si siano risolti alla conclusione dei negozi. Le nozioni fondanti le distinzioni quali quelle di intento, animus, volontà e quelle di funzione economica, causa, nesso teleologico, prestazione, operazione ed attività, sfumano nei significati e realizzano vicinanze e lontananze di pensiero difficilmente valicabili. La nozione di collegamento negoziale va, quindi, definita non tanto in vista di scopi descrittivi o classificatori, ma piuttosto al fine di risolvere concreti problemi di disciplina di fattispecie in cui un risultato pratico unitario è raggiunto attraverso l’uso congiunto e combinato di distinti tipi contrattuali.

Il fondamento, costante - anche da un punto di vista terminologico - è la richiesta di un profilo oggettivo, costituito dal nesso economico o teleologico tra i negozi, e di un profilo soggettivo, di più difficile accertamento, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (i cui effetti sono poi regolati dal principio simul stabunt simul cadent). Quindi il collegamento si realizza sia sotto il profilo materiale (corpus) sia sotto quello psicologico (animus), ponendo problemi di difficile soluzione in ordine al fondamento di esso ed agli effetti che ne conseguono. Quando tali requisiti sussistono, le vicende relative ad uno dei contratti si comunicheranno anche all’altro o saranno esperibili rimedi diversi, come l’eccezione di inadempimento, e ciò proprio in virtù di quanto si suole indicare con la locuzione “collegamento in senso tecnico”, tale perché volontario o atipico, e “funzionale”, tale perché diretto ad influenzare lo svolgimento del rapporto come avvinto teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza tra tipi negoziali, imponendosi sicché una considerazione unitaria della fattispecie.

Già nel 2005 la Cassazione aveva indicato come il collegamento contrattuale, che nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, fosse un meccanismo attraverso il quale le parti perseguivano un risultato unitario e complesso, che veniva realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi ultimi conservavano la loro causa autonoma, anche se ciascuno era finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Il collegamento contrattuale, quindi, non era un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono uno dei contratti collegati (invalidità, inefficacia, risoluzione, etc.) potessero ripercuotersi sull’altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno solo dei contratti sia subordinato all’altro e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto da principale a accessorio. Tuttavia, in tali ipotesi, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle parti poteva determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’uno potessero ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non escludeva che i singoli contratti si caratterizzassero ciascuno in funzione di una propria causa e conservino distinta individualità giuridica.

Nel 2008 la Corte di legittimità è ritornata sull’inquadramento della figura del collegamento negoziale, specificandone la natura, la disciplina e gli effetti. Le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità’ tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

La giurisprudenza più attuale sembra quindi orientata, seppure con qualche incertezza, ad un indirizzo oggettivo che pone l’accento sul rapporto funzionale tra i contratti e perciò sulla necessità di apprezzare l’assetto di interessi perseguito dalle parti, il programma unitario alla realizzazione del quale i diversi contratti sono coordinati o a quello oggettivo e soggettivo insieme, laddove, pur avvertendosi che il collegamento potrebbe in ogni modo essere escluso da una contraria volontà delle parti, dandosi quindi all’elemento soggettivo natura caratterizzante, si riconosce che l’intenzione di porre in vita un collegamento allo scopo di raggiungere attraverso negozi un solo risultato economico, non potrebbe acquistare rilevanza giuridica se elementi oggettivi non ne rendessero palese l’esistenza.

Tra contratti e negozi collegati e contratti atipici (misti o complessi che si voglia) esistono differenze non complesse dal punto di vista teorico quanto pratico. Il collegamento negoziale si è visto essere un fenomeno per cui si pongono in essere atti di autonomia distinti l’uno dall’altro, ciascuno dei quali con una propria funzione, tuttavia funzionalmente collegati fra loro, di modo che le vicende dell’uno si riflettono anche sugli altri. Si ha invece contratto misto quando l’unico negozio posto in essere è contraddistinto da una causa unica, benché formata da frammenti causali propri di negozi tipici. Si ha contratto collegato quando si assiste al concorso tra più negozi (ciascuno dei quali resta autonomo), i quali sono funzionalmente volti allo realizzazione di uno scopo unico, che non potrebbe essere concretizzato se non con il ricorso a molteplici fattispecie negoziali. Il contratto misto o atipico non va confuso con quello collegato: il collegamento negoziale è un fenomeno per cui noi poniamo in essere atti di autonomia distinti l’uno dall’altro, ciascuno dei quali con una propria funzione, però sono funzionalmente collegati fra loro, di modo che le vicende dell’uno si riflettono anche sugli altri.

E’ la causa a distinguere un contratto collegato da uno complesso; in un caso e nell’altro vi è pluralità di prestazioni, ma solo nel secondo ci è un unico rapporto, caratterizzato da un’unica causa, mentre nel primo le singole prestazioni sono autonomamente inquadrabili in distinti schemi causali. La distinzione rispetto al contratto misto invece si traduce nel fatto che quest’ultimo rileva a livello di fattispecie, ossia di individuazione del tipo, risultante dalla fusione di schemi tipici diversi e non a livello funzionale come nel contratto collegato: nel contratto misto la fusione di cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente . Nei contratti collegati deve identificarsi la causa parziale dei singoli contratti e la causa complessiva dell’intera operazione che rende le singole cause funzionalmente connesse.

Ardua è invece la differenziazione da un punto di vista pratico. In generale, la distinzione tra le due figure risulta non necessaria stante la unicità di disciplina (viene meno, in entrambe le figure, l’intera fattispecie nel caso di inadempimento o invalidità). Solo in riferimento al recesso parziale si rende necessario il distinguo, dato che l’orientamento giurisprudenziale lo ritiene applicabile all’ipotesi di contratti collegati, ma non al contratto misto.

Parte della dottrina ravvisa, quale necessaria ai fini della differenziazione, l’analisi della volontà delle parti. Di contro, per altro orientamento le parti, spesso non operatori del diritto, non conoscono la differenza tra contratto misto e collegato, ma mirano ad uno scopo (spetta all’ordinamento, ex post, la qualificazione giuridica dell’assetto di interessi prodotto). L’orientamento più recente rinviene l’elemento differenziante nell’unicità della causa. Il negozio è misto quando è contraddistinto da una causa unitaria (seppure composta da più frammenti di più negozi), quello collegato – stante la autonomia dei negozi coinvolti – è caratterizzato dalla presenza di tante cause, quanti sono i negozi funzionalmente collegati (seppur tendenti al raggiungimento di uno scopo unico). In definitiva se le cause sono scindibili si ha collegamento, se la causa è non scindibile si versa nella figura del negozio misto: nel negozio misto il nesso intercorrente tra le varie prestazioni ha un’intensità tale che la causa preclude che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica, rendendo le stesse interdipendenti pur nella tendenza unica al raggiungimento di un oggettivamente unico intento negoziale. In un contesto siffatto ed impregiudicato il quesito sul fondamento giuridico del collegamento, l’art. 1469-ter, cod. civ., primo comma, può fornire la base normativa mancante per un’interpretazione unitaria dei negozi collegati: dinanzi a contratti, tra i quali si sia accertato un collegamento, l’interprete potrà e dovrà dunque procedere ad una valutazione d’insieme. La norma in esame non si limita ad introdurre un canone ermeneutico globale, ma sancisce una precisa regola in punto di effetti: nell’ipotesi di collegamento negoziale, il "significativo squilibrio" di una clausola deve stimarsi avuto riguardo all’’operazione complessiva. Non solo interpretazione, dunque, ma altresì concreta regola operativa per la quale le clausole di un contratto, ad altro collegato, si interpretano non solo le une per mezzo delle altre, ma anche per mezzo delle clausole del contratto collegato, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso della ’operazione’ negoziale (cui i due contratti danno vita).

Quanto ai negozi gratuiti, la qualificazione del negozio in termini di liberalità o di gratuità e, prima ancora, la stessa giuridicità del vincolo, è la risultante di una valutazione dell’interesse sotteso all’operazione quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva, per chi attribuisce, di una depauperazione collegata o meno ad un guadagno o risparmio di spesa. Ciò è maggiormente vero quando l’operazione posta in essere è complessa e coinvolge più negozi collegati sul piano economico per chi compie l’attribuzione, potendo l’eventuale pregiudizio conseguente ad un singolo atto trovare la sua contropartita, rispettivamente in altro atto o rapporto dell’intera operazione. E’ proprio in tale ambito che non sembra sufficiente escludere la presenza dello spirito di liberalità, rimarcando solo l’esistenza di un atto gratuito non liberale in dipendenza della natura patrimoniale oppure no dell’interesse posto a fondamento dell’attribuzione: valutare tale distinzione in base alla sola presenza o meno della contropartita giuridicamente necessaria e immediatamente indotta dalla prestazione del disponente, azzera la rilevanza del collegamento funzionale tra gli atti posti in essere e della loro interdipendenza nella valutazione complessiva delle posizioni delle parti (si pensi alle garanzie o al rapporto tra una società controllante e controllata o alla promessa liberale).

Secondo la Cassazione, la causa deve essere espressa, non si può dare aliunde la prova del la sua esistenza, ed è necessaria anche nell’atto di liberalità, mentre in altri ordinamenti è ammissibile, è valida, è vincolante la dichiarazione astratta che non menziona alcuna causa. Ma per quanto riguarda gli atti di liberalità c’è anche chi sostiene, sulla base dell’esperienza nord-americana, che la forma assorbe la causa, che basta che ci sia per la donazione la forma dell’atto pubblico perché l’atto di disposizione sia valido; non occorre ricercare la causa donandi, lo spirito di liberalità.

Invece la nostra giurisprudenza richiede la expressio causae in tutti i contratti: per i contratti collegati la Cassazione ha enunciato il principio che i singoli contratti fra loro collegati in tanto sono validi in quanto abbiano ciascuno una propria causa.

Nella Relazione al codice civile con riferimento alla atipicità delle promesse unilaterali si legge: "abbiamo introdotto la atipicità dei contratti ma non quella delle promesse unilaterali perché se fosse ammissibile anche una promessa unilaterale atipica si potrebbero scomporre tutti i contratti, che sono nel nostro sistema contratti causali, in tante separate dichiarazioni contrattuali e non sarebbe possibile per il giudice verificare la congruità delle prestazioni" e dunque verificare anche la sproporzione esistente tra i diritti e doveri delle parti.

E ciò perché se, anziché fare una vendita, si fanno due atti unilaterali, uno con cui Tizio trasferisce a Caio un bene, e l’altro con cui Caio promette di pagare sine titulo una somma di denaro a Tizio, nessuno potrebbe cogliere il nesso e mettere in evidenza eventuali abusi di un contraente verso l’altro, un vizio di consenso, la sproporzione tra controprestazioni o la lesione ultra dimidium causa di rescissione dei contratti. Perciò il principio della atipicità dei contratti e il requisito della causa richiedono nel nostro sistema necessariamente il correttivo della tipicità delle promesse unilaterali.

In una complessa economia di mercato, ai fini della qualificazione di un atto quale oneroso o non, si ritiene infatti che si debba analizzare l’intera operazione economica in cui esso si inserisce e di cui costituisce una delle modalità di attuazione, occorrendo, al contempo, che le vicende collegate diano vita ad un nesso di interdipendenza tra il vantaggio ed il sacrificio che l’autore dell’atto da qualificare oneroso si vede attribuiti; nel senso che la mancanza dell’uno provochi la caducazione anche del secondo, e viceversa. Sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono che, ai fini del fondamento causale dell’atto è pertanto sufficiente l’esistenza di interessi economici comunque risultanti, sia pur indirettamente, dalla situazione o operazione economica complessiva nella quale il singolo negozio volta a vota si inquadra e si integra, evitando di valutare tale operazione sotto la lente dell’onerosità, in quanto il sacrificio sopportato da una parte rappresenta la contropartita o la condizione di efficacia del successivo contratto.

Applicazioni pratiche del rapporto tra collegamento negoziale e contratti atipici gratuiti si possono rinvenire nel c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati, dove emergono dei contratti accessori al preliminare (necessariamente perché funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso), rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale: contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell’utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito.

Ne consegue, con riferimento al primo dei considerati contratti, che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha

natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso.

In senso contrario, sarebbe possibile affermare che difficilmente può ritenersi che il promittente venditore abbia realizzato un comodato (seppur collegato al mutuo), per avere un mutuo gratuito, quando emerge una certa onerosità nella fattispecie (ovvero corrispettività). La gratuità di due fattispecie collegate, ed interdipendenti, dovrebbe, a rigore, indurre a considerare la fattispecie come a titolo oneroso: due contratti tipici gratuiti collegati implicano l’onerosità del trasferimento.

Un’altra casistica, frequente nella prassi notarile, si ha nella donazione indiretta e nella sua sub specie donazione di cosa altrui, che fa sorgere il problema della natura giuridica del contratto stipulato tra donante e terzo per far acquisire il bene al donatario. Il donante, a rigore, stipulerebbe un contratto con il terzo per far acquisire un vantaggio al donatario, sulla falsariga del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ., tanto più che il donatario diverrebbe titolare del diritto oggetto di donazione, nel momento stesso in cui il donante ne diviene proprietario, secondo lo schema tipico della vendita di cosa altrui, ex art. 1478 cod. civ. Qualora così fosse, allora, il donante-stipulante potrebbe ben modificare l’oggetto contrattuale o revocarlo verso il promittente, finché il terzo-donatario non abbia dichiarato di volerne profittare, ex art. 1411 cod. civ., diversamente dalla disciplina generale della revocazione delle donazioni, ex art. 800 cod. civ., che individua in modo tassativo i casi di ammissibilità della revocazione. Il problema, dunque, appare particolarmente complesso, perché se si qualifica il contratto tra stipulante-donante e promittente, in favore del terzo-donatario come contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ., la revoca sarà sostanzialmente ammissibile fino al momento della dichiarazione di volerne profittare del terzo-donatario; viceversa se si qualifica il contratto tra donante e terzo (alienante), come contratto esecutivo di un contratto precedente di donazione, dovrebbe trovare applicazione l’art. 800 cod. civ., soprattutto in considerazione della presenza di un collegamento causale tra i due negozi giuridici posti in essere.

Secondo parte della dottrina, il negozio giuridico stipulato tra donante e terzo, e il contratto di donazione tra donante e donatario, sarebbero tra loro autonomi, tale per cui l’art. 800 cod. civ. potrebbe risultare applicabile solo al contratto di donazione in senso stretto. Sotto tale profilo, dunque, il contratto tra donante e terzo, per avvantaggiare il donatario, potrebbe ben essere un contratto a favore di terzo, ex art. 1411 cod. civ. Secondo altra impostazione, invece, il problema andrebbe risolto alla luce del concetto di collegamento negoziale. Infatti, laddove si consideri l’intera operazione contrattuale, come un iter procedimentale volto a donare un bene al donatario, per spirito di liberalità, le problematiche poste si riducono necessariamente di portata. Tanto più che, evidentemente, la volontà contrattuale ex art. 1362 cod. civ. deve comunque assumere valore pregnante, non tralasciando di considerare come, generalmente, l’intero iter contrattuale, in questi casi, è animato dallo spirito di liberalità, che giustificherebbe, quindi, l’applicazione della disciplina giuridica della donazione ex art. 800 cod. civ. (con riferimento ai casi di revoca), piuttosto che l’art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzo). D’altronde, come precisa una certa dottrina, potrebbe ben sussistere anche la figura della c.d. donazione indiretta, sub specie di contratto a favore di terzo-donatario, perché l’elemento qualificante sarebbe pur sempre la volontà contrattuale e la causa negoziale, e non solo lo schema contrattuale scelto dalle parti, che rappresenterebbe un mero indice rivelatore della stessa volontà contrattuale.

Ad ogni modo, qualificando i contratti posti in essere come negozi giuridici collegati, aventi sostanzialmente la medesima causa, vi sarà un’interdipendenza funzionale tra gli stessi, tale da rendere invalido il contratto con il terzo, per assenza di causa ex art. 1418, comma 2, cod. civ. (ovvero errore sulla natura giuridica del contratto ex art. 1429 cod. civ.), qualora si ritenga invalido “l’atto” di donazione di cosa altrui.

Nei c.d. negozi gratuiti atipici, e cioè nei casi in cui non vi sia uno spirito di liberalità in senso stretto, ma piuttosto un atto donativo per cui si spera di ottenere vantaggi di vario tipo (es. ritorno di immagine), invece, dovrebbe trovare applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo, e non della donazione in senso stretto, perché più coerente con la volontà contrattuale e con lo schema giuridico utilizzato.

Il settore in cui maggiormente appare, attualmente, diffuso il negozio gratuito atipico è quello della tecnologia, visto che gli operatori telefonici, di internet o di apparati digitali e satellitari, come nei casi di offerta della conclusione di un contratto per la visione di programmi satellitari a cui segue l’attribuzione gratuita del decoder e della parabola nonché la loro installazione; quello del contratto di informatica alla cessione a titolo oneroso di hardware o software seguono una serie di attribuzioni a titolo gratuito legate a manutenzione, aggiornamento, assistenza.

Se si ricostruisce questa fattispecie come contratto unico ma a causa mista, la sua qualificazione non potrà che essere onerosa, rientrando le prestazioni gratuite nei servizi offerti nel contratto a prestazioni corrispettive. In un caso analogo, la Suprema Corte pare aver aderito a tale ricostruzione avendo qualificato come atipico e complesso un contratto di fornitura di un sistema informatico che comprendeva la vendita dell’hardware, del software e la prestazione, per un anno, dell’assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento del personal computer.

Ricostruendo il fenomeno come ipotesi di collegamento negoziale, se ne dovrebbe, invece, dedurre la configurazione di un contratto di somministrazione a cui accedono un’attribuzione gratuita (del decoder e della parabola) ed un appalto di servizi a titolo gratuito (l’installazione della parabola).

Lo stesso problema qualificatorio sorge nel valutare l’offerta, di recente proposta da una nota casa automobilistica, che accanto all’acquisto di un veicolo accompagna in “regalo” l’assicurazione sullo stesso per due anni (ricomprendente anche il furto e l’incendio). Se l’operazione negoziale deve qualificarsi unitaria, il dono rappresenterà uno sconto sul prezzo della vettura (cosicché il contratto dovrà comunque considerarsi oneroso, con accollo del premio assicurativo da parte dell’alienante). Se, invece, si propende per il collegamento negoziale tra la vendita e l’assicurazione, la seconda dovrà qualificarsi come contratto gratuito.

Un ultimo esempio può farsi in riferimento agli “omaggi premio” da parte di esercizi commerciali o grande distribuzione: anche in questo caso il discorso appare abbastanza complesso, in quanto il fenomeno non si presenta in modo unitario. Nel caso in cui l’omaggio è inscindibilmente collegato all’acquisto di un prodotto l’attribuzione non appare gratuita, in quanto il collegamento funzionale appare così stretto con il contratto oneroso da far dubitare che si sia in presenza di una pluralità di operazioni negoziali: l’attribuzione gratuita sembra, infatti, qualificabile come “elemento accessorio, una modalità di quel particolare tipo di compravendita”.

Per altra parte della dottrina, invece, “il contratto avente ad oggetto l’omaggio si affianca a quello della compravendita con un proprio oggetto ed una propria causa autonomi e distinti. Non vale obiettare, per negare la gratuità dell’omaggio, che il valore di questo costituisce l’equivalente di uno sconto sul prezzo delle merci vendute: il fatto che due operazioni possano produrre risultati equivalenti sul piano economico non significa, per ciò solo, che ad esse debba attribuirsi identica natura sul piano giuridico”.

Pare, però, opportuno precisare che la necessità che il cliente acquisti un prodotto al fine di ottenere il “dono” non assume valore decisivo, ai fini qualificatori dell’atto stesso di attribuzione, ove ci sia un manifesto squilibrio tra i valori delle prestazioni. Nel caso, invece, di omaggi conseguiti a seguito di una raccolta punti, bollini o prove di acquisto di vario genere, pare indubitabile che l’attribuzione è solo conseguenza indiretta dell’acquisto a titolo oneroso, tanto ciò vero che la persona destinataria dell’omaggio può essere diversa da chi ha compiuto le singole compravendite.